Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/07/2020 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 9/1998) |
Art. 2. (Integrazione alla l.r. 9/1998) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 9/1998) |
Art. 4. (Integrazione alla l.r. 9/1998) |
Art. 5. (Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 9/1998) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 9/1998) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 9/1998) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 9/1998) |
Art. 9. (Integrazione all'articolo 9 della l.r. 9/1998) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1998) |
Art. 11. (Integrazione alla l.r. 9/1998) |
Art. 12. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 9/1998) |
Art. 13. (Integrazione alla l.r. 9/1998) |
Art. 14. (Modificazione alla l.r. 9/1998) |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 9/1998) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 14 della l.r. 9/1998) |
Art. 17. (Modificazione all'articolo 15 della l.r. 9/1998) |
Art. 18. (Disposizioni transitorie) |
§ 4.4.63 - L.R. 16 luglio 2020, n. 7.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
(B.U. 22 luglio 2020, n. 62 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
2-ter. L'A.R.P.A. svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Agenzia Forestale e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale. L'A.R.P.A. fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle Aziende unità sanitarie locali per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate secondo le modalità previste dalla presente legge. ".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 1 della
1. L'A.R.P.A. svolge la propria attività sulla base di programmi triennali e di piani annuali redatti nel rispetto dei LEPTA adeguati alle caratteristiche territoriali della Regione, del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della
2. Il documento di programmazione triennale (di seguito DPT), costituisce documento di riferimento ai fini della predisposizione del bilancio preventivo e del piano annuale. Il DPT fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, stabilisce le risorse, i tempi e i risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale che ai dipartimenti.
3. Il piano annuale di attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), indica in modo aggregato a livello regionale, e disaggregato a livello decentrato territoriale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.
4. Il Direttore generale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), elabora la proposta di DPT e la trasmette alla Giunta regionale per l'adozione come atto di programmazione avente validità triennale, nel quale sono determinati gli obiettivi e i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A.. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta regionale trasmette l'atto adottato all'Assemblea legislativa per l'approvazione. ".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2 della
1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
b-bis) alla gestione e alla realizzazione di iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente per il tramite di una Scuola di alta formazione ambientale dedicata:
1. alla promozione delle attività di educazione e di informazione ambientale dei cittadini;
2. alla promozione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
3. alla formazione interna; ".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
3-ter. L'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della
Art. 4. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 4 della
1. Il Direttore generale predispone, in attuazione a quanto previsto dalla normativa e tenendo conto della pianificazione ambientale, del piano energetico regionale, del piano sanitario regionale e del piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.
2. Il Direttore generale trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, da rendersi ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, provvede alla sua approvazione.
3. La Carta dei servizi e delle attività è comunque aggiornata ogni cinque anni.
4. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.
5. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.
6. Costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.
7. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'A.R.P.A. svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
8. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'A.R.P.A., sulla base della normativa vigente. ".
Art. 5. (Abrogazione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 6 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della
4. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 7 della
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della
a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
a bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali; ".
6. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della
7. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della
8. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della
g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento. ".
Art. 8. (Modificazione all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 9. (Integrazione all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 10 della
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della
Art. 11. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 10 della
1. Il Direttore Dipartimentale territoriale svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura dipartimentale che gode di autonomia gestionale e funzionale, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Il Direttore Dipartimentale territoriale è nominato dal Direttore generale dell'A.R.P.A., previa valutazione comparativa dei curriculum vitae, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'ente di provenienza.
4. I direttori dei dipartimenti rispondono funzionalmente e gerarchicamente al Direttore generale.
Art. 10 ter. Direttori di settore.
1. Il Direttore generale può nominare Direttori di settore in ragione della materia o per oggetto specifico che giustifica una separazione funzionale.
2. I Direttori di settore sono nominati tra il personale dipendente dell'Agenzia in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato e revocabile del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. ".
Art. 12. (Modificazione all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 13. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 11 della
1. La Scuola di Alta Formazione Ambientale, come articolazione interna dell'Agenzia, progetta e realizza iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente sotto il profilo tecnico, scientifico e giuridico.
2. La Scuola di Alta Formazione Ambientale ha sede in Terni presso la sede del Dipartimento territoriale. ".
Art. 14. (Modificazione alla
1. L'articolo 12 della
Art. 15. (Modificazione all'articolo 13 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 16. (Modificazione all'articolo 14 della
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 17. (Modificazione all'articolo 15 della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 18. (Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione il Direttore generale dell'A.R.P.A. elabora la proposta di documento di programmazione triennale (DPT), ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 4, della
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attuare quanto previsto dall'articolo 9 della