Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 23/07/2020 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008 |
Art. 2. Piano delle attività. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 |
Art. 3. Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 |
Art. 4. Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 6 ter della l.r. 28/2008 |
Art. 5. Disposizione finanziaria |
§ 6.2.81 - L.R. 23 luglio 2020, n. 67.
Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008.
(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole, di cui all’articolo 46 dello Statuto, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;
Considerato che:
1. Al fine di potenziare le funzioni di organismo intermedio che Sviluppo Toscana spa già svolge quale responsabile del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, la presente legge estende tali funzioni con riferimento a cicli di programmazione successivi al 2020 e anche con riferimento a ulteriori fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rispetto al FESR;
2. Al fine di meglio allineare la disciplina della società Sviluppo Toscana spa alle disposizioni dell'articolo 192, comma 2, del
3. Poiché è opportuno mantenere rilevanza a livello di remunerazione fra le due tipologie di attività della società, la presente legge prevede, in entrambi i casi, una diversa modalità di determinazione dei costi che concorrono, in modo diretto e indiretto, allo svolgimento delle stesse: nel caso delle attività non continuative si continua a applicare il tariffario già previsto, nel caso delle continuative si applica il dettaglio del catalogo-listino, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario. Tariffario e catalogo-listino sono approvati dalla Giunta regionale e attestano la verifica di congruità richiesta dalla normativa nazionale;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all’articolo 192 del
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;
d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;
g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della
Art. 2. Piano delle attività. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della
“3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario .”.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 bis della
“4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento definisce:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del
b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della
“5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.”.
4. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della
Art. 3. Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'articolo 6 bis della
1. L'articolo 6 bis della
Art. 4. Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 6 ter della
1. L'articolo 6 ter della
“Art. 6 ter Finanziamento
1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.
2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme .”.
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.