Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 20/04/2020 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 79/2019 |
Art. 2. Disposizione finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.410 - L.R. 20 aprile 2020, n. 25.
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche alla l.r. 79/2019.
(B.U. 22 aprile 2020, n. 28)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato che:
1. Il territorio regionale è stato colpito nel mese di dicembre 2019, segnatamente nei giorni 2, 21 e 22, dal susseguirsi di eccezionali ed intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento, tali da determinare esondazioni di corsi d'acqua del reticolo idraulico, anche minore, e criticità di funzionamento nei sistemi di drenaggio urbano, con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di movimenti franosi, danneggiamento di infrastrutture viarie, soprattutto provinciali e comunali, reticolo idraulico, fognature, nonché danni diffusi al patrimonio pubblico e privato;
2. A seguito di tali eventi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della
3. In attuazione della
4. In analogia a quanto disposto dall'articolo 2 della
5. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, occorre prevederne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della
1. La rubrica dell'articolo 2 della
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 2. Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.