§ 5.4.297 - L.R. 4 giugno 2020, n. 32.
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:04/06/2020
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Funzioni della Regione. Inserimento dell’ articolo 1 bis nella l.r. 20/2006
Art. 2.  Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006
Art. 3.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006
Art. 4.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006
Art. 5.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell’ articolo 5 bis nella l.r. 20/2006
Art. 6.  Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell’ [...]
Art. 7.  Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell’ articolo 6 bis nella l.r. 20/2006
Art. 8.  Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006
Art. 9.  Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 20/2006
Art. 10.  Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella l.r. 20/2006
Art. 11.  Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006
Art. 12.  Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
Art. 13.  Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006
Art. 14.  Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell’ [...]
Art. 15.  Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011
Art. 16.  Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011
Art. 17.  Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell’ [...]
Art. 18.  Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore
Art. 19.  Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare
Art. 20.  Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 5.4.297 - L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.

(B.U. 10 giugno 2020, n. 51)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia quelle relative all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, residuando in capo ai comuni le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;

2. Alla luce dell’esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;

3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:

a) all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006, che è rilasciata nell’ambito dell’AUA;

b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure che riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un esercizio limitato nel tempo;

4. È sorta, inoltre, l’esigenza di introdurre nell’ambito della disciplina degli scarichi di cui alla l.r. 20/2006, una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico, in conformità con quanto previsto all’articolo 104, comma 2, del d.lgs. 152/2006, specificando che, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015, la relativa autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dal comune, a seconda che lo scarico da autorizzare provenga da insediamenti in cui sono presenti anche impianti a servizio di attività produttive o da insediamenti ad uso residenziale;

5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'articolo 113 del d.lgs.152/2006, alla luce della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito;

6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all’articolo 114, comma 1, e all’articolo 126, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dettando disposizioni per:

a) l’integrazione della disciplina della acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l’attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l’Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 13 e previa valutazione tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la l.r. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della l.r. 20/2006 e prevedere modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato;

8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della l.r. 20/2006 è sorta l’esigenza di dettare disposizioni di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l’adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati, o in corso di realizzazione, alla nuova disciplina delle restituzioni in mare;

9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui.

10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)

 

Art. 1. Funzioni della Regione. Inserimento dell’ articolo 1 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).”.

 

     Art. 2. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “acque di restituzione” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo”.

2. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”, è aggiunta la seguente: “oppure:”.

3. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)”.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “precipitazioni atmosferiche” sono aggiunte le seguenti: “e non riconducibili alle acque reflue industriali;”.

5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006, sono inserite le seguenti:

“i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all’articolo 13;

i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura;”.

6. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “reflue domestiche,” sono aggiunte le seguenti: “, dalle acque reflue assimilate a domestiche”.

7. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 le parole: “legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 69/2011”.

8. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;”.

 

     Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente:

“1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del d.p.r. 59/2013, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;

b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “con d.p.r. 59/2013,” sono inserite le seguenti: “in quanto derivanti da insediamenti ad uso esclusivamente residenziale,”.

4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole “non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013,” sono soppresse.

 

     Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “reflue domestiche” sono inserite le seguenti: “ed assimiliate a domestiche”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 sono aggiunte le parole: “Nei casi di cui all'articolo 13 bis, la relazione è predisposta, per quanto di rispettiva competenza, dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti a carattere prevalentemente industriale utilizzati per la depurazione di acque reflue.”.

 

     Art. 5. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell’ articolo 5 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:

a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;

b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell’ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.

3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all’articolo 5, commi 2 e 5.”.

 

     Art. 6. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell’ articolo 5 ter nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 20/2016 è inserito il seguente:

“Art. 5 ter. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore

1. L’installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti “impianti a pompa di calore”, se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.

2. L’installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.

3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all’ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.

4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 13.”.

 

     Art. 7. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell’ articolo 6 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall’Autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:

a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;

b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;

c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite;

d) all’efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.

3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:

a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;

b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.”.

 

     Art. 8. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006

1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “autorizzazione rilasciata”, sono inserite le seguenti: “, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013,”.

2. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “struttura regionale competente” sono inserite le seguenti: “nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013,”.

3. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole “lettera a),” sono inserite le seguenti: “di insediamenti o”.

 

     Art. 9. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“Art. 11 ter. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare

1. La restituzione di acque in mare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall’articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall’ente competente in materia di demanio marittimo.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all’istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;

b) l’obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;

c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.

4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all’ente competente che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.”.

 

     Art. 10. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

“Art. 11 quater. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato

1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 69/2011.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell’approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;

b) l’obbligo per il gestore dell’impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;

c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.

4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all’Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l’approvazione del progetto dell’impianto.”.

 

     Art. 11. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:

“c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:

1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;

3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;

4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;

5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell’acqua prelevata e quella rilevata nell’acqua restituita e reimmessa nella medesima falda.”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: “di cui agli articoli 11, comma 2; e 11 bis, comma 2;” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2;”.

 

     Art. 12. Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 [1]

1. La rubrica dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti”.

2. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall’attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE. Non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà.”.

3. L’alinea del comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, che non abbia la necessità di eseguire un pretrattamento di rifiuti liquidi necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in fognatura, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1, 2 e 10, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:”.

4. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, le parole: “stabiliti per lo scarico in fognatura” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali”.

5. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, le parole “della rete fognaria” sono sostituite dalle seguenti: “delle reti fognarie industriali”.

6. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, dopo le parole “specifiche categorie di rifiuti” sono inserite le seguenti: “, se diverse da quelle di cui al comma 6, lettera a) e c)”.

 

     Art. 13. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 del decreto legislativo.”.

 

     Art. 14. Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell’ articolo 26 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

 

     Art. 15. Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

1. Dopo il punto 20 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 20/2006, 61/2007 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:

“20 bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell’autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);”.

 

     Art. 16. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 6 bis della l.r. 20/2006.”.

 

     Art. 17. Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 69/2011, è inserito il seguente:

“Art. 22 bis. Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale

1. Nell’ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall’autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all’articolo 11 quater della l.r. 20/2006, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.

2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all’articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono rilasciati dalla Regione nell’ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.”.

 

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 18. Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore

1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 5 ter della medesima legge, sono stabilite dall’ente competente nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione, previa acquisizione della valutazione tecnica dell’ARPAT.

 

     Art. 19. Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare

1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 13 della l.r. 20/2006 alle disposizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater della medesima legge, come introdotti dagli articoli 9 e 10, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi tecnico operativi per la definizione delle condizioni di restituzione delle acque in mare.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 definiscono le modalità di restituzione e di monitoraggio di cui agli articoli 11 ter, comma 3 e 11 quater, comma 3, e indicano la documentazione tecnica da allegare all’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo demaniale o, in caso di impianto dissalazione del servizio idrico integrato, al relativo progetto.

3. Entro centottanta giorni dall’approvazione degli indirizzi di cui al comma 1:

a) i soggetti titolari di autorizzazione o altro titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 11 ter, presentano al comune una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque derivanti da attività in essere o da impianti in esercizio, realizzati od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i gestori del servizio idrico integrato presentano all’autorità idrica toscana una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 11 quater, del disciplinare di restituzione delle acque derivanti da impianti di dissalazione in esercizio, realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT e includono le prescrizioni e i limiti di cui agli articoli 11 ter, comma 2, e 11 quater, comma 2, della l.r. 20/2006.

 

     Art. 20. Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso

1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 17.