Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/06/2020 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni della Regione. Inserimento dell’ articolo 1 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 2. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006 |
Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006 |
Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006 |
Art. 5. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell’ articolo 5 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 6. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell’ [...] |
Art. 7. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell’ articolo 6 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 8. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006 |
Art. 9. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 20/2006 |
Art. 10. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella l.r. 20/2006 |
Art. 11. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006 |
Art. 12. Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 13. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006 |
Art. 14. Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell’ [...] |
Art. 15. Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011 |
Art. 16. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011 |
Art. 17. Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell’ [...] |
Art. 18. Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore |
Art. 19. Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare |
Art. 20. Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 5.4.297 - L.R. 4 giugno 2020, n. 32.
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.
(B.U. 10 giugno 2020, n. 51)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;
Considerato quanto segue:
1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della
2. Alla luce dell’esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;
3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:
a) all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, del
b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall’ambito di applicazione del
4. È sorta, inoltre, l’esigenza di introdurre nell’ambito della disciplina degli scarichi di cui alla
5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'articolo 113 del d.lgs.152/2006, alla luce della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito;
6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all’articolo 114, comma 1, e all’articolo 126, comma 1, del
a) l’integrazione della disciplina della acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l’attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l’Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 13 e previa valutazione tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la
8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della
9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui.
10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Funzioni della Regione. Inserimento dell’ articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della
Art. 2. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 22 della
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della
“i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all’articolo 13;
i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura;”.
6. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della
7. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della
8. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della
“u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;”.
Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al
a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del
b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della
4. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al
5. Al comma 6 dell’articolo 4 della
Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 5. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell’ articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche
1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del
2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:
a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;
b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell’ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla
Art. 6. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell’ articolo 5 ter nella
1. Dopo l’articolo 5 bis della
“Art. 5 ter. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore
1. L’installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti “impianti a pompa di calore”, se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. L’installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.
3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all’ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.
4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 13.”.
Art. 7. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell’ articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall’Autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 22 della
2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:
a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;
b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;
c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite;
d) all’efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità a quanto previsto dalla
4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:
a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;
b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.”.
Art. 8. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della
2. Al comma 7 dell’articolo 8 della
3. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 8 della
Art. 9. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella
1. Dopo l’articolo 11 bis della
“Art. 11 ter. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare
1. La restituzione di acque in mare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall’articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall’ente competente in materia di demanio marittimo.
2. Le condizioni di cui al comma 1:
a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);
b) sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla
3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all’istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:
a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;
b) l’obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;
c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.
4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all’ente competente che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.”.
Art. 10. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella
1. Dopo l’articolo 11 ter della
“Art. 11 quater. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato
1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della
2. Le condizioni di cui al comma 1:
a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);
b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla
3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell’approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:
a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;
b) l’obbligo per il gestore dell’impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.
4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all’Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l’approvazione del progetto dell’impianto.”.
Art. 11. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
“c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:
1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;
3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;
4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;
5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell’acqua prelevata e quella rilevata nell’acqua restituita e reimmessa nella medesima falda.”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 12. Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. La rubrica dell’articolo 13 bis della
“Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti”.
2. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della
“1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall’attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE. Non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà.”.
3. L’alinea del comma 6 dell’articolo 13 bis della
“6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, che non abbia la necessità di eseguire un pretrattamento di rifiuti liquidi necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in fognatura, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1, 2 e 10, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:”.
4. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 bis della
5. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 bis della
6. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della
Art. 13. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
“1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 del decreto legislativo.”.
Art. 14. Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell’ articolo 26 bis nella
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni
1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del
CAPO II
Modifiche alla
Art. 15. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 20 del preambolo della
“20 bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell’autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, della
Art. 16. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del
Art. 17. Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale
1. Nell’ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall’autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della
2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all’articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della
CAPO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18. Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore
1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c bis), della
Art. 19. Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare
1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 13 della
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 definiscono le modalità di restituzione e di monitoraggio di cui agli articoli 11 ter, comma 3 e 11 quater, comma 3, e indicano la documentazione tecnica da allegare all’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo demaniale o, in caso di impianto dissalazione del servizio idrico integrato, al relativo progetto.
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione degli indirizzi di cui al comma 1:
a) i soggetti titolari di autorizzazione o altro titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 11 ter, presentano al comune una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque derivanti da attività in essere o da impianti in esercizio, realizzati od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i gestori del servizio idrico integrato presentano all’autorità idrica toscana una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 11 quater, del disciplinare di restituzione delle acque derivanti da impianti di dissalazione in esercizio, realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT e includono le prescrizioni e i limiti di cui agli articoli 11 ter, comma 2, e 11 quater, comma 2, della
Art. 20. Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso
1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente.
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della