§ 4.1.331 - L.R. 23 luglio 2020, n. 66.
Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/07/2020
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Funzioni dell’ente Terre regionali toscane. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2012
Art. 2.  Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione. [...]
Art. 3.  Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 80/2012.
Art. 4.  Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012
Art. 5.  Articolazione organizzativa dell’ente. Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 80/2012
Art. 6.  Norme transitorie
Art. 7.  Norma finanziaria


§ 4.1.331 - L.R. 23 luglio 2020, n. 66.

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.

(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019.

Considerato quanto segue:

1. La restituzione alla gestione pubblica, e quindi alla collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un’importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che stanno alla base della normativa antimafia. Nel perseguimento di questo obiettivo, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha trasferito all’ente Terre regionali toscane, le quote sociali della Società agricola Suvignano s.r.l., proprietaria dell’omonima azienda agricola, che rappresenta un’importante realtà, sia per la dimensione del territorio interessato, sia per le opportunità di sviluppo multifunzionale che esprime e che potenzialmente possono essere incrementate;

2. Per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano s.r.l. possa divenire un modello dove l’efficace svolgimento delle attività proprie di un’azienda agricola è coniugato con l’attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell’ente Terre regionale toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione, diretta o indiretta, delle aziende agricole e per adeguare la struttura organizzativa dell’ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata;

3. Al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali, gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, è necessario prevedere che gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;

4. Anche ai fini di una migliore valorizzazione e promozione del territorio, è opportuno ridefinire il modello di relazione tra i predetti enti disponendo:

1) che le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma siano assegnate in gestione al medesimo Ente parco;

2) che la disciplina dello svolgimento delle attività agro silvo pastorali sia demandata a specifica convenzione stipulata con la Regione;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Funzioni dell’ente Terre regionali toscane. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2012 dopo le parole: “e delle risorse genetiche autoctone toscane,” sono inserite le seguenti: “attività di promozione della legalità,”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

“2. L’Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1 .”.

 

     Art. 2. Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 80/2012

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione

1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall’ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.

2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.”.

 

     Art. 3. Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 80/2012.

1. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma.

1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.

2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.

3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.”.

 

     Art. 4. Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole: “dal PRAF di cui alla l.r. 1/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) ;”.

 

     Art. 5. Articolazione organizzativa dell’ente. Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 80/2012

1. L’articolo 15 della l.r. 80/2012 è abrogato.

 

     Art. 6. Norme transitorie

1. La Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 2 bis della l.r. 80/2012, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore dell’ente Terre regionali toscane, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una proposta di rimodulazione della dotazione organica dell’ente entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2 ed autorizza il direttore ad attuare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti da concludersi entro un anno.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, stimati in euro 225.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 450.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 225.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 225.000,00

Anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

Anno 2022

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.