Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 21/07/2020 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 32/2002 |
Art. 4. Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 5. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 6. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 quater della l.r 32/2002 |
Art. 7. Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi. Sostituzione dell’articolo 17 quinquies della l.r 32/2002 |
Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all’articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002 |
Art. 9. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 |
Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002 |
Art. 11. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 12. Norma finanziaria |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 3.3.128 - L.R. 21 luglio 2020, n. 64.
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Visti il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare la
2. È necessario aggiornare la
3. È opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l’utenza che accede all’esame di certificazione ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest’ultima ad organizzare direttamente l’esame;
4. È opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderlo più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell’istruzione ed educazione;
5. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis della
“f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali.”.
Art. 2. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
“2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal
a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della
“2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della
4. Al comma 7 dell’articolo 14 della
5. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della
Art. 3. Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell’articolo 14 ter nella
1. Dopo l’articolo 14 bis della
“Art. 14 ter - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32.
2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
3. La certificazione delle competenze avviene:
a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell’accesso diretto all’esame da parte dei candidati esterni.
4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
a) inserire i candidati nell’esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);
b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 32.
5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l’accesso all’esame.
6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.”.
Art. 4. Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 17 bis della
“3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.”.
2. Il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r 32/2002 è sostituito dal seguente:
“5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, comma 6, del
3. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 bis della
“5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del
4. Al comma 6 dell’articolo 17 bis della
Art. 5. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 ter della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 ter della
“2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.”.
Art. 6. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 quater della l.r 32/2002
1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r 32/2002 sono aggiunte le parole: “, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del
Art. 7. Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi. Sostituzione dell’articolo 17 quinquies della l.r 32/2002
1. L’articolo 17 quinquies della
“Art. 17 quinquies - Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi
1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.”.
Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all’articolo 17 quinquies 1 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 quinquies 1 della
“2 bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6.”.
Art. 9. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r 32/2002 le parole: “, delle istituzioni scolastiche, dell’ufficio scolastico regionale e delle università” sono soppresse.
Art. 11. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il numero 2) della lettera e) del comma 4 dell’articolo 32 della
“2) dell’individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:
2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;
2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.”.
Art. 12. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.