§ 2.1.337 - L.R. 5 giugno 2020, n. 35.
Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/06/2020
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Acquisizione di servizi professionali
Art. 3.  Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale
Art. 4.  Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.
Art. 5.  Applicazione degli articoli 2 e 3
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 2.1.337 - L.R. 5 giugno 2020, n. 35.

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.

(B.U. 10 giugno 2020, n. 51)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo. della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “Codice dei contratti pubblici”) e, in particolare, l’articolo 24;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l’articolo 19 quaterdecies;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;

2. L’articolo 24 del d.lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

3. L’articolo 19 quaterdecies del d.l. 148/2017 convertito dalla l. 172/2017, ha introdotto la disciplina dell’equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l’applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”;

4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;

5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla l.r. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l’applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l’introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.

 

     Art. 2. Acquisizione di servizi professionali

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall’articolo 13 bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

 

     Art. 3. Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.

 

     Art. 5. Applicazione degli articoli 2 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.