Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 05/06/2020 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Acquisizione di servizi professionali |
Art. 3. Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale |
Art. 4. Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008. |
Art. 5. Applicazione degli articoli 2 e 3 |
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 2.1.337 - L.R. 5 giugno 2020, n. 35.
Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.
(B.U. 10 giugno 2020, n. 51)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo. della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. L’articolo 24 del
3. L’articolo 19 quaterdecies del
4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;
5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla
6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l’applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l’introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.
Art. 2. Acquisizione di servizi professionali
1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 151 del
2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal
3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.
4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall’articolo 13 bis, commi 4 e 5, della
Art. 3. Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale
1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con
2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4. Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della
Art. 5. Applicazione degli articoli 2 e 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all’articolo 3, comma 2.
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.