Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 15/07/2020 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009 |
Art. 2. Modifiche al titolo I della l.r. 26/2009 |
Art. 3. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009 |
Art. 4. Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2009 |
Art. 5. Obiettivi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2009 |
Art. 6. Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della l.r. 26/2009 |
Art. 7. Soppressione della sezione II |
Art. 8. Legge europea regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2009 |
Art. 9. Adeguamenti tecnici. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2009 |
Art. 10. Recepimento degli atti dell’Unione europea. Inserimento dell’articolo 8.1 nella l.r. 26/2009 |
Art. 11. Modifiche del capo II della l.r. 26/2009 |
Art. 12. Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 26/2009 |
Art. 13. Notifica delle regole tecniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2009 |
Art. 14. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Soppressione della sezione III |
Art. 15. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2009 |
Art. 16. Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Soppressione del titolo III e modiche al capo I |
Art. 17. Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 26/2009 |
Art. 18. Soppressione del capo II |
Art. 19. Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 26/2009 |
Art. 20. Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 26/2009 |
Art. 21. Soppressione del titolo IV della l.r. 26/2009 e inserimento del capo V |
Art. 22. Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009 |
Art. 23. Destinatari degli interventi. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 26/2009 |
Art. 24. Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009 |
Art. 25. Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modiche all’articolo 32 della l.r. 26/2009 |
Art. 26. Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 26/2009 |
Art. 27. Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009 |
Art. 28. Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009 |
Art. 29. Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009 |
Art. 30. Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 26/2009 |
Art. 31. Modifiche al titolo V della l.r. 26/2009 |
Art. 32. Convenzione con enti locali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 26/2009 |
Art. 33. Modifiche al titolo VI della l.r. 26/2009 |
Art. 34. Modifiche al Titolo VII della l.r. 26/2009 |
Art. 35. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009 |
Art. 36. Abrogazioni |
Art. 37. Norme finali |
§ 1.3.35 - L.R. 15 luglio 2020, n. 60.
Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.
(B.U. 17 luglio 2020, n. 69)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, quarto, quinto e nono, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Al fine di adeguare la
2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;
3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei Toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;
4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che, da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro rappresentanza e, dall'altro, salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti;
5. Al fine di qualificare gli interventi della Regione rivolti ai toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato Consiglio dei toscani nel mondo che, del primo, conserva funzioni e rappresentatività, ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;
6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;
7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli, sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la presente legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della Regione;
8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 4 del preambolo della
“4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall’attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell’Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all’estero con la istituzione della “Giornata dei toscani nel mondo” da tenersi con cadenza annuale;”.
2. Il punto 5 del preambolo della
“5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione;”.
Art. 2. Modifiche al titolo I della
1. Prima dell’articolo 1 della
Art. 3. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
e) attività in favore dei toscani all’estero.”.
Art. 4. Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
“b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità;”.
Art. 5. Obiettivi. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 6. Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della
1. Dopo l’articolo 4 della
2. Dopo l’articolo 4 della
3. Dopo l’articolo 4 della
Art. 7. Soppressione della sezione II
1. Dopo l’articolo 6 della
Art. 8. Legge europea regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 - Legge europea regionale
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;
b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.”.
Art. 9. Adeguamenti tecnici. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 della
Art. 10. Recepimento degli atti dell’Unione europea. Inserimento dell’articolo 8.1 nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8.1 - Recepimento degli atti dell’Unione europea
1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della
2. Le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell’Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.”.
Art. 11. Modifiche del capo II della
1. Dopo l’articolo 8 bis della
2. Dopo l’articolo 8 bis della
Art. 12. Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10 - Notifica dei regimi di aiuto
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.”.
Art. 13. Notifica delle regole tecniche. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 14. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Soppressione della sezione III
1. Dopo l’articolo 13 della
Art. 15. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all’articolo 14 della
1. La rubrica dell’articolo 14 della
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della
5. Al comma 5 dell’articolo 14 della
Art. 16. Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Soppressione del titolo III e modiche al capo I
1. Dopo l’articolo 15 della
2. Dopo l’articolo 15 della
Art. 17. Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all’articolo 16 della
1. La rubrica dell’articolo 16 della
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della
3. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 16 le parole: “e sostiene” sono soppresse.
4. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 16 la parola: “titolo” è sostituita dalla seguente: “capo”.
Art. 18. Soppressione del capo II
1. Dopo l’articolo 16 della
Art. 19. Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 19 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 19 della
Art. 20. Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all’articolo 24 della
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r 26/2009 è sostituito dal seguente: “Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:”.
Art. 21. Soppressione del titolo IV della
1. Dopo l’articolo 27 della
Art. 22. Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
“Art. 28 - Oggetto degli interventi
1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;
e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.”.
Art. 23. Destinatari degli interventi. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29 - Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:
a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.”.
Art. 24. Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della
“c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della
“3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.
3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.”.
Art. 25. Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modiche all’articolo 32 della
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della
Art. 26. Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 27. Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della
1. L'articolo 36 della
“Art. 36 - Consiglio dei toscani nel mondo
1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.
2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero;
f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.
4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.
5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.
7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della
8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.”.
Art. 28. Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella
1. Dopo l'articolo 36 della
“Art. 36 bis - Consultazioni per via telematica
1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.
2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.
3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.”.
Art. 29. Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della
1. L'articolo 38 della
“Art. 38 - Coordinamenti di area geografica
1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
a) Europa/Mediterraneo;
b) America del nord;
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.”.
Art. 30. Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
“Art. 39 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.”.
Art. 31. Modifiche al titolo V della
1. Il titolo V della
Art. 32. Convenzione con enti locali. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
Art. 33. Modifiche al titolo VI della
1. Dopo l’articolo 52 della
Art. 34. Modifiche al Titolo VII della
1. Dopo l’articolo 54 della
Art. 35. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della
“3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22.
3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00.
3. quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.”.
Art. 36. Abrogazioni
1. Gli articoli 34, 37, 40 e 55 della
Art. 37. Norme finali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19/R/2010 (Regolamento di attuazione del titolo IV della