§ IV.7.57 - L.R. 7 luglio 2020, n. 22.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:07/07/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 11/1999


§ IV.7.57 - L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)

(B.U. 9 luglio 2020, n. 99 suppl.)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 11/1999

1. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 luglio 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “f bis) condhotel.

b) dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 e aggiunto il seguente: “6 bis) Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.

c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “b bis) Marina Resort.

d) dopo l’articolo 38 della l.r. n. 11/1999 è inserito il seguente: “38 bis (Marina Resort);

1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

e) il comma 3 dell’articolo 48 (Definizioni) della l.r. n. 11/1999 è sostituito dal seguente: “3. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.

f) l’articolo 49 bis (Classificazione) della l.r. n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 49 bis (Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di classificazione.

3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

4. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.

6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10 della presente legge.

7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.

g) dopo l’articolo 49 bis della l.r. n. 11/1999 è aggiunto il seguente:

“Art. 49 ter. (Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.

2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

E’ abrogato l’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 2019, n. 26 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)).