Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/07/2020 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 11/1999 |
§ IV.7.57 - L.R. 7 luglio 2020, n. 22.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)
(B.U. 9 luglio 2020, n. 99 suppl.)
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
b) dopo il comma 6 dell’articolo 4 della
c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della
d) dopo l’articolo 38 della
1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del
e) il comma 3 dell’articolo 48 (Definizioni) della
f) l’articolo 49 bis (Classificazione) della
“Art. 49 bis (Classificazione)
1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di classificazione.
3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
4. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.
6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10 della presente legge.
7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.
g) dopo l’articolo 49 bis della
“Art. 49 ter. (Norma transitoria)
1. Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.
2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.
E’ abrogato l’articolo 6 della