Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 09/06/2020 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 6/1989) |
Art. 2. (Norma transitoria) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
§ 4.2.77 - L.R. 9 giugno 2020, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)
(B.U. 11 giugno 2020, n. 24 suppl.)
Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
'Art. 8 bis. (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)
1. È istituito, a cura dell'assessorato competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della
2. Nel registro dei PEBA per ciascun comune sono indicati: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziate. Per la redazione del PEBA i comuni possono convocare una conferenza dei servizi composta da enti locali, ATS, ordini professionali interessati, con competenza a livello territoriale di ente sovracomunale (provincia o comunità montana). La conferenza dei servizi può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.
3. L'assessore trasmette, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni adempienti.
4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla
Art. 2. (Norma transitoria)
1. Entro diciotto mesi dall'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 8 bis della
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge quantificate in euro 65.100,00 per l'anno 2020 si fa fronte con le risorse di cui alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa pubblica', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.