Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 07/05/2020 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.6.37 - L.R. 7 maggio 2020, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi
(B.U. 8 maggio 2020, n. 19 suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3, dopo la parola 'riqualificazione' sono inserite le seguenti: 'anche ai fini della sicurezza' e dopo le parole 'opere in ambito montano' sono inserite le seguenti: ', al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
'1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della
c) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla
2. Alle spese derivanti dall'attuazione del comma 1 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 17 della
3. Per gli esercizi successivi al 2022 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.