§ 9.3.161 - Decisione 5 dicembre 2019, n. 2138.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:05/12/2019
Numero:2138


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 9.3.161 - Decisione 5 dicembre 2019, n. 2138.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(G.U.U.E. 13 dicembre 2019, n. L 324)

 

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alle prestazioni di servizi a titolo oneroso.

(2) La decisione 2007/441/CE del Consiglio (2) autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto di cui all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE di detrarre l’IVA nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Nel caso dei veicoli cui si applica tale limite del 40 %, l’Italia è tenuta a dispensare i soggetti passivi dall’assimilare l’uso privato a una prestazione di servizi a titolo oneroso in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. La decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese, scade il 31 dicembre 2019.

(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2019 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla decisione 2007/441/CE («misure di deroga») per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2022.
(4) Con lettera del 13 maggio 2019 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 14 maggio 2019 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione della domanda.

(5) Unitamente alla domanda, l’Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’Italia ritiene che la percentuale del 40 % continui a essere giustificata. L’Italia sostiene inoltre che la sospensione dell’obbligo di dichiarare l’IVA sull’uso privato di un veicolo a motore soggetto al limite del 40 % è ancora necessaria per garantire la completezza e la coerenza della misura. Secondo l’Italia, ciò eviterebbe la doppia imposizione. L’Italia sostiene altresì che tali misure di deroga sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.

(6) Una proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022.

(7) È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga, che l’Italia può ritenere necessarie, oltre il 2022. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, è opportuno chiedere all’Italia di corredare le eventuali domande di proroga di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.

(8) Le misure di deroga avranno un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»;

2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.».

 

     Art. 2.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

     Art. 3.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2) Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).