§ 86.4.265 - D.M. 20 novembre 2019, n. 164.
Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:20/11/2019
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Valutazione annuale del ricercatore sanitario
Art. 3.  Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque anni di servizio
Art. 4.  Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo
Art. 5.  Ricercatore residente all'estero
Art. 6.  Personale di ricerca - Profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria
Art. 7.  Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria
Art. 8.  Regime transitorio
Art. 9.  Norme finanziarie e finali


§ 86.4.265 - D.M. 20 novembre 2019, n. 164.

Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria.

(G.U. 3 gennaio 2020, n. 2)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;

     Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;

     Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;

     Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

     Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;

     Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;

     Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;

     Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;

     Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;

     Considerato altresì che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria è disciplinato valorizzando le specificità delle funzioni e delle attività svolte;

     Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» è disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca sanitaria e addetto alle attività di supporto alla ricerca sanitaria, per la valutazione d'idoneità per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, nonchè per la valutazione ai fini dell'eventuale immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

 

     Art. 2. Valutazione annuale del ricercatore sanitario

     1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono attribuiti, dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, gli obiettivi annuali sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca. Il ricercatore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di ricerca svolta nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale.

     2. La direzione scientifica dell'IRCCS e la direzione generale dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi prima della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il report risultante dai sistemi bibliometrici internazionali, di cui all'Allegato A, paragrafo 1, al soggetto interessato dalla valutazione.

     3. I criteri per la valutazione annuale di cui al comma 1 sono definiti, sul modello di quanto previsto per il restante personale del comparto sanitario, da un apposito nucleo di valutazione, nominato dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, che lo presiede, e composto da due componenti dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS o dell'IZS. Il nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare un punteggio minimo al di sotto del quale la valutazione è considerata negativa.

     4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare al nucleo di valutazione un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

     5. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 3. Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque anni di servizio

     1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, è soggetto a valutazione d'idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo le modalità di cui al presente articolo, sulla base degli indicatori previsti dall'Allegato A, paragrafo 1.

     2. Presso l'IRCCS e l'IZS, è istituita, ai fini del comma 1, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonchè da due dirigenti dell'Istituto e da due esperti esterni, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, in base alla specifica area di competenza del ricercatore.

     3. La commissione scientifica esprime una valutazione d'idoneità sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

     a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del quinquennio;

     b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»;

     c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), compreso m - Index;

     d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti;

     e) relazione redatta dal valutato sull' attività di ricerca svolta, anche in ambito clinico e istituzionale;

     f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

     4. La relazione di cui al comma 3, lettera e), contiene anche il profilo personale del ricercatore (personal statement) ed eventuali periodi d'interruzione dell'attività di ricerca, con la relativa indicazione della causa. La relazione può anche contenere riferimenti alla personale evoluzione professionale e scientifica, alla direzione da intraprendere per migliorare ulteriormente la propria esperienza e competenza ovvero per acquisirne eventualmente di nuove, alla partecipazione a congressi internazionali, alle eventuali attività di trasferimento tecnologico, nonchè al grado d'indipendenza raggiunto e alla possibilità di progressione professionale.

     5. La valutazione d'idoneità non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 al presente regolamento.

     6. Superata positivamente la valutazione d'idoneità, il contratto del ricercatore sanitario è rinnovato per ulteriori cinque anni.

     7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

 

     Art. 4. Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo

     1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017, è istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonchè da due dirigenti dell'Istituto, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori, ivi compresi quelli che svolgono attività presso istituzioni di ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica amministrazione.

     2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

     a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del secondo quinquennio;

     b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari clinico-assistenziali»;

     c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m - Index;

     d) aggiudicazione di due o più bandi di ricerca competitivi vinti in qualità di responsabile di progetto o collaboratore principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro oppure aggiudicazione in qualità di responsabile di progetto o corresponsabile di progetto di uno o più bandi di medesimo valore complessivo unitamente ad uno o più brevetti o unitamente all'attivazione di uno o più spin off/startup;

     e) relazione redatta dal valutato sulla propria attività di ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale;

     f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

     3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto già previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado d'indipendenza raggiunto dal valutato.

     4. La valutazione non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento.

     5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Istituto, il personale può essere inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria.

     6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

 

     Art. 5. Ricercatore residente all'estero

     1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 205 del 2017, può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, espresso sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi, anche in via alternativa, i seguenti parametri:

     a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso, dell'Allegato A;

     b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore principale del gruppo proponente.

     2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

 

     Art. 6. Personale di ricerca - Profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria

     1. In relazione al profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, come previsto nell'allegato 1 della sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del CCNL del comparto sanità, sono identificate, ai fini della valutazione, le seguenti aree di attività:

     a) area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca;

     b) area per il trasferimento tecnologico;

     c) area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico (CE);

     d) area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

     e) area per le attività di biblioteca, di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica;

     f) area delle attività tecniche e di laboratorio.

     2. La descrizione delle attività di riferimento svolte dal collaboratore nell'ambito delle aree di cui al comma 1, è contenuta nell'Allegato B.

 

     Art. 7. Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria

     1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di supporto alla ricerca svolta.

     2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3.

     3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017.

     4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria è soggetto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017.

     5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui all'allegato B e all'articolo 3, per quanto compatibile.

     6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a conclusione del secondo periodo contrattuale, può essere inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo profilo professionale, secondo la disponibilità dei posti in pianta organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto.

     7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. Regime transitorio

     1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti requisiti di legge. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.

 

     Art. 9. Norme finanziarie e finali

     1. Ai componenti delle commissioni previste nel presente regolamento non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che, per i componenti e gli esperti estranei alle amministrazioni dello Stato, è equiparato a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia delle stesse, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836.

     2. Il Ministero della salute monitora l'applicazione delle griglie di misurazione dell'Allegato B.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3385

 

     Allegato A

 

     1. Elementi tecnici di valutazione.

     La valutazione dei ricercatori è compiuta in relazione ai seguenti indicatori:

     Field Weighted Citation Impact (FWCI) (Elsevier)

     % pubblicazioni in Top Journal Percentiles 10% (Elsevier)

     % Documenti Citati (Clarivate)

     Average Publication Percentile (Clarivate)

     % Pubblicazioni nel primo e secondo quartile del JCR (Clarivate)

     % Collaborazioni nazionali e internazionali (Clarivate/Elsevier)

     La soglia di riferimento per i suddetti indicatori concerne sia l'area complessiva di «medicina» o di «veterinaria» sia l'area specifica di ricerca. Il ricercatore, entro il penultimo anno del contratto in corso, comunica, alla direzione scientifica dell'IRCCS o alla direzione generale dell'IZS, l'area specifica di riferimento - coerentemente con il suo ambito di ricerca - presente nei sistemi bibliometrici internazionali di riferimento, separatamente per il fornitore Elsevier e Clarivate, nella quale intende essere valutato in aggiunta alla valutazione nell'area complessiva di «medicina» o «veterinaria». A tal fine è vincolante l'utilizzo del codice Orcid relativo al ricercatore specifico.

     Per il superamento degli indicatori soglia si considera il valore più favorevole tra l'area complessiva di medicina o veterinaria e l'area specifica selezionata, per almeno uno degli ultimi tre anni.

 

     2. Parametri tecnici di valutazione pluriennale dei ricercatori.

     Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente Allegato nonchè il superamento di almeno tre dei predetti indicatori rispetto al valore obiettivo da valutare nei tre anni precedenti la conclusione del quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di grant competitivi <150.000 euro come PI/Co-PI/Collaboratore principale del gruppo proponente.

 

     3. Parametri tecnici di valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN.

     Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale in almeno quattro tra gli indicatori, di cui al paragrafo 1 del presente Allegato, rispetto al valore target, da valutare negli ultimi tre anni del secondo quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di: a) almeno due grant competitivi di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI; b) almeno un grant competitivo di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno 1 brevetto; c) almeno un grant competitivo di valore economico superiore ai 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno un'attivazione di spin off/startup.

 

     ALLEGATO B