Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 30/12/2019 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2009 |
Art. 2. Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009 |
Art. 3. Sessione europea. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 26/2009 |
Art. 4. Diffusione della cultura europea. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 26/2009 |
Art. 5. Riferimenti alla l. 234/2012 |
Art. 6. Norma finale |
§ 1.3.34 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 82.
Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009.
(B.U. 10 gennaio 2020, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), e r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all’Unione europea e agli stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che, nell’ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;
2. L’articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;
3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella
4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo;
5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 (In merito all’istituzione della sessione europea nell’ambito delle attività del Consiglio regionale), si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della
6. Con la stessa risoluzione 153/2017 il Consiglio regionale si è inoltre impegnato ad effettuare l’aggiornamento della
7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente l’ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza;
8. È necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la
9. Al fine di consentire l’adempimento delle necessarie misure organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente legge, è opportuno prevedere che l’applicazione delle stesse decorra dalla XI legislatura regionale.
Approva la presente legge
Art. 1. Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
“a) promuove e sostiene lo sviluppo dell’Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica;”.
Art. 2. Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della
Art. 3. Sessione europea. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 - Sessione europea
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della
2. Nell’ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell’Unione europea di cui all’articolo 24, comma 3, della
3. Nell’ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.
4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.
5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea .”.
Art. 4. Diffusione della cultura europea. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Diffusione della cultura europea
1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.
3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell’integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.”.
Art. 5. Riferimenti alla
1. Nell’ambito della
2. Nell’ambito della
Art. 6. Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale della XI legislatura.