Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cooperazione e lavoro |
Data: | 15/11/2017 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Requisiti per l’iscrizione |
Art. 3. Procedura per l’iscrizione all’albo |
Art. 4. Mantenimento dell’iscrizione all’albo |
Art. 5. Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali |
Art. 6. Effetti dell’iscrizione |
Art. 7. Modalità di tenuta dell'albo |
Art. 8. Pubblicità e trasparenza |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ IV.4.R/9 - R.R. 15 novembre 2017, n. 22.
Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità della LR 23/2014 in attuazione dell’art. 5 della L.R. 23/2014
(B.U. 16 novembre 2017, n. 130 Supplemento)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c), della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1790 del 07 novembre 2017 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1. Finalità e oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di mantenimento degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 della
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della Legge Regione Puglia n. 2014, n. 23 le Cooperative di Comunità perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale” valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali presenti nelle comunità di riferimento.
3. Per comunità si intendono, come disposto dall’articolo 4 comma 1, della Legge Regione Puglia n. 2014, n. 23 “i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi”.
Art. 2. Requisiti per l’iscrizione
1. Possono iscriversi all’Albo delle Cooperative di Comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del c.c., e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’art. 2512 c.c. e dell’art. 223-sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile.
2. Ai fini della iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e dagli artt. 2, 3 e 4 della regionale 20 maggio 2014, n. 23
Art. 3. Procedura per l’iscrizione all’albo
1. Ai fini dell’iscrizione nell’Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta, alla Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), istanza, sottoscritta nelle forme previste dall’articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L’istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta da legale rappresentante attesta:
a) Estremi dell’atto costitutivo e data dell’ultima modifica dello statuto;
b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
d) Sede legale risultante dal Certificato CCIA;
e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
f) Numero di soci iscritti a Libro soci, ai sensi degli artt.3 e 4 della
g) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l’attività;
h) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
i) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
j) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. L’istanza di iscrizione deve essere corredata dalla della seguente documentazione:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
b) relazione dettagliata sull’attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull’attività che la cooperativa intende svolgere;
c) copia del libro soci;
d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.Igs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. La modulistica per la presentazione dell’istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell’Assessorato al Lavoro.
5. La Regione Puglia, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e sul Portale Telematico.
6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
Art. 4. Mantenimento dell’iscrizione all’albo
1. Le Cooperative di Comunità iscritte all’Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante l’invio della documentazione di cui al successivo art 5.
2. La verifica delle condizioni necessarie per l’ammissibilità dell’operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto D.Lgs.CPS n. 1577/1947 e modificato dal
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell’invito ad adempiere. In caso di inottemperanza si dispone la cancellazione dall’Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.
4. L’iscrizione All’albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall’obbligo di acquisire, prima dell’avvio dell’attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 5. Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali
1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell’Albo Regionale comunicano alla Regione Puglia, Assessorato al Lavoro, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall’evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo;
c) rapporto annuale dell’attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall’Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell’Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.
Art. 6. Effetti dell’iscrizione
1. L’iscrizione nell’Albo Regionale è condizione per accedere, ai sensi dell’art. 6
a) Finanziamenti agevolati.
b) Contributi in conto capitale.
c) Contributi in conto occupazione.
Gli interventi, al fine di sostenere la partecipazione delle Cooperative di Comunità in materia di tutela e valorizzazione del territorio, possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e/o extraurbano.
2. Riconoscendo il rilevante modello di innovazione sociale e la finalità pubblica delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia favorisce in particolare, ai sensi dell’articolo 7 della
• la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali;
• il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi;
• il riconoscimento come soggetto privilegiato della cooperativa di comunità nella promozione di politiche attive per il lavoro e di sostegno alle famiglie;
• misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.
Art. 7. Modalità di tenuta dell'albo
1. Nell’Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell’oggetto sociale, la sede, l’anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All’atto dell’iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.
Art. 8. Pubblicità e trasparenza
1. L’Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia (D.Lgs n. 97 del 25.05.2016).
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.