§ III.2.R/33 - R.R. 19 febbraio 2018, n. 2.
Regolamento regionale di modifica del R.R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:19/02/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 1 del R.R. n. 8/2016)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 3 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 3.  (Modifiche all’art. 4 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 5 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 7 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 8 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 8.  (Modifiche all’art. 10 del Reg. R. n. 8/2016)
Art. 9.  (Modifiche all’art. 18 del Reg. R. n. 8/2016)


§ III.2.R/33 - R.R. 19 febbraio 2018, n. 2.

Regolamento regionale di modifica del R.R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016.

(B.U. 23 febbraio 2018, n. 29)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 143 del 06/02/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 1 del R.R. n. 8/2016)

1. All’articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 2 è così sostituito:

“2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147.”

2. All’articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 3 è così sostituito:

“3. Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, e con l’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 3 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L’articolo 3 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

“Articolo 3

(Composizione della misura)

1. Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:

a) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell’ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;

b) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;

c) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il Reddito di Inclusione di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’art. 4 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L’articolo 4 del Reg. R. n. 8/2016è così integralmente sostituito:

“Articolo 4

(L’accesso alla misura)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell’articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

2. Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell’articolo

3, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:

a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;

b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza;

d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione il valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.

e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. Nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;

f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo;

g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;

h) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

3. Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

4. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, nonché di persone con disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate all’inclusione sociolavorativa e alla vita indipendente.”

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 5 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L’articolo 5 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

“Articolo 5

(Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell’articolo 3 (ReI), i criteri di priorità sono disciplinati dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

2. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell’articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:

a) numero di figli

b) numero di figli minori

c) nucleo familiare monogenitoriale

d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza

e) valore ISEE.

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35 sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:

 

a) presenza nel nucleo familiare di figli

max 25 punti

    n. 1 figlio

        10 p.

    n. 2 figli

        20 p.

    n. 3 figli o più

        25 p.

b) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi

          5 punti

c) nucleo familiare monogenitoriale

        25 punti

d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza 

max 10 punti

    disabilità grave

          5 p.

    non autosufficienza

        10 p.

e) valore ISEE

max 35 punti

 

a) presenza nel nucleo familiare di figli

max 25 punti

    n. 1 figlio

        10 p.

    n. 2 figli

        20 p.

    n. 3 figli o più

        25 p.

b) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi

          5 punti

c) nucleo familiare monogenitoriale

        25 punti

d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza 

max 10 punti

    disabilità grave

          5 p.

    non autosufficienza

        10 p.

e) valore ISEE

 

 

così attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell’ISEE diviso per 171,429

Il punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO “0”.

3. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.”

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 7 del Reg. R. n. 8/2016)

1. Al comma 1 dell’art. 7 del Reg. R. n. 8/2016, è aggiunta la seguente lett. d):

“d) gli sportelli del Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali che attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su piattaforma telematica.”

2. Il comma 2 del Reg. R. n. 8/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l’accesso alle informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 8 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L’articolo 8 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

“Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:

Fase I - verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni associati in Ambito territoriale

Fase II (domande ReI) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità ReI, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS, per l’istruttoria e le determinazioni conseguenti;

Fase II (domande ReD) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità ReD, non essendo ammissibile ReI, la stessa è istruita telematicamente mediante cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell’Assistenza INPS, e mediante integrazione di istruttoria a cura dei Comuni;

Fase III - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 2, attraverso l’applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;

Fase IV - dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a ReI o a ReD, valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell’equipe multiprofessionale presso ciascun Ambito territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l’inclusione sociale.

2. I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l’istruttoria delle domande di accesso al ReD - Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta Regionale.

3. Ai sensi dell’art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell’attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l’impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 1 è così sostituito:

“1. Per il beneficio economico di cui all’articolo 3 comma 2, i criteri di determinazione dell’importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.”

2. All’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

“3. L’ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale di cui alla lett. a) dell’articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del Reg. R. n. 8/2016]”

3. All’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 4 è così sostituito:

“4. L’ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l’integrazione del ReD al ReI di cui al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.”

 

     Art. 8. (Modifiche all’art. 10 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All’art. 10 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

“3. Il beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero per le successive fasi di attuazione della misura.

L’importo maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre successivo”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’art. 18 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All’art. 18 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 2 è così sostituito:

“2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di revoca:

a) le cause di cui all’art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;

b) le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del SIA;

c) la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di definire e far sottoscrivere il patto individuale di inclusione.”