Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 19/02/2018 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. (Rettifica Tabelle A, C_bis e C_ ter del Regolamento regionale n. 7/2017) |
Art. 5. |
§ III.1.R/88 - R.R. 19 febbraio 2018, n. 3. [1]
Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.
(B.U. 23 febbraio 2018, n. 29)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 53 del 23/01/2018 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
L’art. 1 comma 6 del
La configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivi n. 13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza.
L’art. 2 comma 1 lettera c del
2.1 “25 Case di Cura private accreditate”
i. CCRR Villa Serena e Nuova San Francesco - Foggia
ii. CdC “San Michele” Gestione Daunia Medica Spa - Manfredonia
iii. CdC Santa Maria Bambina - Foggia
iv. CdC Professor Brodetti - Villa Igea - Foggia
v. CdC Leonardo De Luca srl - Castelnuovo della Daunia
vi. CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie
vii. CdC Santa Maria s.p.a. - Bari
viii. CdC Anthea Hospital - Bari
ix. CdC Monte Imperatore - Noci
x. CdC Medicol Villa Lucia - Conversano
xi. CdC Villa Verde - Taranto
xii. CdC Bernardini srl - Taranto
xiii. CdC San Camillo srl - Taranto
xiv. Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa
xv. CdC Centro Medico Riabilitativo Villa Bianca - Martina Franca
xvi. CdC Arca Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità - Taranto
xvii. CdC D’Amore Hospital - Taranto
xviii. CdC Santa Rita srl - Taranto
xix. CdC Salus srl - Brindisi
xx. CdC Città di Lecce Hospital - Lecce
xxi. CdC Prof. Petrucciani srl - Lecce
xxii. CdC Euroitalia - Casarano
xxiii. CdC San Francesco - Galatina
xxiv. CdC Villa Verde - Lecce
xxv. CdC Villa Bianca – Lecce
L’art. 3 comma 7 del
1. Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le soluzioni di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera programmata registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e private assimilate) pari a 541 unità, ben ricomprese all’interno della forbice tra numero minimo (314) e numero massimo (619) di strutture previste per la popolazione regionale (vedi allegata ‘Tabella C_ter’). Per le differenze in eccedenza più vistose si dispone:
a. Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti in ospedali - pubblici e privati accreditati – non dotati di Unità Coronarica;
b. Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;
c. Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;
d. Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018.
Art. 4. (Rettifica Tabelle A, C_bis e C_ ter del
1. La tabella A riportata alle pagine n. 14007 del
2. La tabella C_bis “Distribuzione dei posti letto”, riportata alle pagine n. 14009 - 14016 del
3. La tabella C_ter “Distribuzione delle strutture di bacino”, riportata alle pagine n. 14017 - 14024 del
L’art.3 del
5.1 “Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi Territoriali di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di conversione ai sensi del comma 14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel fabbisogno regionale territoriale sino alla approvazione del richiamato Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali. Con riferimento agli Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 23 novembre 2017.
[1] Abrogato dall'art. 9 del