§ II.2.15 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:27/02/2020
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11


§ II.2.15 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”.

(B.U. 28 febbraio 2020, n. 26 suppl.)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41

1. Alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)), dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Ulteriori competenze)

1. All’Agenzia sono altresì assegnate le seguenti ulteriori funzioni istituzionali:

a) collabora al rilevamento e alla elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e adotta gli atti di competenza;

b) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;

c) presta supporto, su richiesta della Regione, ai fini della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi nei distretti idrografici;

d) predispone annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza;

e) assume ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza;

f) elabora proposte all’Autorità di bacino distrettuale, anche d’intesa con gli enti locali, ai fini dell’approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

g) provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e di interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. 152/2006;

h) adegua e aggiorna la carta d’uso del suolo e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza funzionale all’aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico e di ogni altro sistema informativo territoriale.

2. Su esplicita richiesta della Regione, l’ASSET presta altresì supporto istruttorio nell’ambito delle attività di competenza regionale, nonché in quelle relative alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni apposte ai provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvo che tale verifica sia espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi o enti.”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

“3 bis. un rappresentante dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;”.