§ 4.1.99 - L.R. 13 giugno 2019, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/06/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)


§ 4.1.99 - L.R. 13 giugno 2019, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".

(B.U. 20 giugno 2019, n. 47)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Tavolo permanente di filiera sul tartufo)

1. Al fine di concorrere a sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo permanente di filiera sul tartufo.

2. Il Tavolo è composto da:

a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;

b) un componente della competente commissione assembleare;

c) un rappresentante dell'Accademia italiana del tartufo;

d) due rappresentanti delle associazioni agricole della regione Marche;

e) un rappresentante delle associazioni di tartufai delle Marche;

f) un rappresentante delle associazioni di tartuficoltori delle Marche;

g) un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti della regione Marche;

h) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio;

i) un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UNCEM;

j) un rappresentante dell'Associazione Città del Tartufo.

3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, previa designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni e degli enti di appartenenza. La deliberazione costitutiva definisce le modalità di funzionamento dell'organismo.

4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino a nuova costituzione. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese.

5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"7. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge nei territori di rispettiva competenza e svolgono altresì le procedure per la confisca e lo smaltimento del prodotto, nonchè per la custodia del tesserino.".

2. Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, gli enti di cui al comma 7 applicano le sanzioni previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.".

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.