Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 30/05/2019 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) |
Art. 2. (Rideterminazione) |
Art. 3. (Montante contributivo) |
Art. 4. (Rivalutazione) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie) |
Art. 8. (Abrogazione) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 1.3.21 - L.R. 30 maggio 2019, n. 14.
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità.
(B.U. 30 maggio 2019, n. 42)
CAPO I
Adempimenti conseguenti all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. Questa legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della
2. Sono oggetto della disciplina di cui a questa legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità , nonchè le quote di assegno vitalizio pro rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della
3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 7 ter della
Art. 2. (Rideterminazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste da questo articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato A a questa legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A a questa legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della
8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi di questa legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3. (Montante contributivo)
1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'ammontare dell'indennità consiliare lorda definita dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, secondo i dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
Art. 4. (Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 ter della
1. Il comma 3 dell'articolo 7 ter della
"3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale sono stabilite sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati.
3 bis. Ai fini del comma 3 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina altresì:
a) la decorrenza del diritto alla pensione;
b) il sistema pro rata;
c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.
3 ter. II consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 maturato al termine di ciascuna legislatura.
3 quater. La rinuncia di cui al comma 3 ter deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa non oltre i sei mesi antecedenti la maturazione del diritto all'erogazione del trattamento previdenziale contributivo e comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, nell'anno successivo a quello della rinuncia, rivalutate annualmente a partire dal primo anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3 quinquies. L'ufficio competente del Consiglio regionale quantifica annualmente l'ammontare delle risorse necessarie alla restituzione di cui al comma 3 quater, sulla base delle domande pervenute e lo comunica al servizio finanziario della Giunta regionale.".
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)
1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del
3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui ai commi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate ai commi 2 e 3.".
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui a questa legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.
2. La facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale in carica alla data di entrata in vigore di questa legge a decorrere dal 2021.
3. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge che nell'anno di conclusione della X legislatura maturano il diritto all'erogazione del trattamento previdenziale di cui all'articolo 7 ter della
Art. 8. (Abrogazione)
1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 14 della
Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 2019 le risorse necessarie per l'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 stimate in euro 8.420,00, sono già iscritte a carico degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021.
2. Per gli anni 2020 e 2021, per effetto degli articoli 2, 3 e 4 vengono ridotti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 iscritti nella Missione 1, Programma 01, rispettivamente per euro 111.952,00 per l'anno 2020 ed euro 283.922,00 per l'anno 2021 e vengono contestualmente incrementati gli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, per gli importi relativi alle rispettive annualità.
3. Per gli anni successivi gli oneri per l'attuazione di questa legge sono quantificati con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono autorizzati ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A