Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.7 autonomie locali |
Data: | 29/05/2019 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2011) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 1/2011) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 1/2011) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2011) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 1/2011) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.7.75 - L.R. 29 maggio 2019, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)
(B.U. 5 giugno 2019, n. 7)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.
6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell’istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio.”.
2. Il comma 10 dell’articolo 3 della
“10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l’ultima sostituzione effettuata.”.
3. Dopo il comma 11 dell’articolo 3 della
“11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l’ipotesi disciplinata dall’articolo 3, comma 6 bis.
1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 6 bis.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 della
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.