Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 07/03/2019 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
Art. 2. Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
Art. 3. Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 51.4.173 - D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
(G.U. 26 marzo 2019, n. 72)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica dell'articolo 75 del
1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
«2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla
Art. 2. Modifica dell'articolo 91 del
1. All'articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
Art. 3. Modifica dell'articolo 76 del
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.