Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 16/04/2019 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021 |
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 75/2018 |
Art. 4. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 75/2018 |
Art. 5. Sostituzione dell’allegato D della l.r. 75/2018 |
Art. 6. Integrazione dell’allegato G della l.r. 75/2018 |
Art. 7. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 75/2018 |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.1.400 - L.R. 16 aprile 2019, n. 20.
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Prima variazione.
(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 3 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione della
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);
3. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa);
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).
CAPO II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 203.874.014,61, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 81.691.672,27 nell’anno 2019, ad euro 65.309.606,71 nell’anno 2020 e ad euro 56.872.735,63 nell’anno 2021.
3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 4. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2021.
3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 5. Sostituzione dell’allegato D della
1. L’allegato D della
Art. 6. Integrazione dell’allegato G della
1. L’allegato G della
Art. 7. Sostituzione dell’allegato 3 della
1. L’allegato 3 della
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATI
(Omissis)