§ 4.6.61 - L.R. 16 aprile 2019, n. 16.
Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:16/04/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018
Art. 2.  Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 62/2018
Art. 3.  Requisiti professionali. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 62/2018
Art. 4.  Attività mediante posteggio. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2018
Art. 5.  Concessioni temporanee di posteggio. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 62/2018
Art. 6.  Assegnazione di nuovi posteggi e posteggi vacanti. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 62/2018
Art. 7.  Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 62/2018
Art. 8.  Piano e regolamento comunali. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 62/2018
Art. 9.  Attività temporanea. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 62/2018
Art. 10.  Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 62/2018
Art. 11.  Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 [...]
Art. 12.  Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 62/2018
Art. 13.  Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 62/2018
Art. 14.  Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 62/2018
Art. 15.  Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018
Art. 16.  Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 129 della l.r. 62/2018
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 4.6.61 - L.R. 16 aprile 2019, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.

(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto l’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – legge di bilancio 2018);

Visto l’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge di bilancio 2019);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

 

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire sulla l.r. 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge 145/2018 e, in particolare, con l’articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

2. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore;

3. È opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della l.r. 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l’effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l’assetto sanzionatorio;

4. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell’interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018

1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) è inserito il seguente:

“Visto l’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);”.

2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali):

01. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore.”.

3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di adeguarsi all’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l’applicabilità alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche;”.

4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“11. Al fine di evitare disparità di trattamento fra attività che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita.”.

 

     Art. 2. Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 62/2018

1. L'articolo 11 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Requisiti di onorabilità

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 .

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”.

 

     Art. 3. Requisiti professionali. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 62/2018

1. L'articolo 12 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Requisiti professionali

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

5. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.”.

 

     Art. 4. Attività mediante posteggio. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall’articolo 37.”.

 

     Art. 5. Concessioni temporanee di posteggio. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 62/2018

1. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 62/2018 le parole: “, in caso di parità,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma dopo le parole: “ulteriori criteri” sono aggiunte le seguenti: “per il caso di parità”.

 

     Art. 6. Assegnazione di nuovi posteggi e posteggi vacanti. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.”.

4. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.”.

5. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è abrogato.

 

     Art. 7. Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 62/2018, è aggiunta la seguente:

" b bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione; ".

2. Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 62/2018 è abrogato.

3. Al comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 62/2018 le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2”.

 

     Art. 8. Piano e regolamento comunali. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 62/2018

1. Al comma 8 dell'articolo 43 della l.r. 62/2018, dopo le parole: “fiere promozionali” sono inserite le seguenti: “di iniziativa comunale”. Alla fine del comma sono aggiunte le parole “In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.”.

 

     Art. 9. Attività temporanea. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 62/2018

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 62/2018, dopo le parole: “o organizzate”, sono inserite le seguenti: “dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del d.lgs. 117/2017,”.

 

     Art. 10. Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 62/2018

1. L’articolo 55 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 55 - Attività economiche su aree pubbliche.

1. La concessione per le attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.

2. La concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.”.

 

     Art. 11. Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 62/2018

1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso di cui agli articoli 86, 89, 90, 91 e 92”.

 

     Art. 12. Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 62/2018

1. Al comma 2 dell’articolo 114, comma 2, della l.r. 62/2018, le parole: “di cui agli articoli 86, 90 e 91”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 86, 89, 90 e 91”.

 

     Art. 13. Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018 la dizione: “articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44” è sostituita dalla seguente: “articoli 35, 39, 40 e 41”.

2. Alla lettera b) del comma 3, dell’articolo 116 della l.r. 62/2018, la dizione: “articoli 87, 90, e 93” è sostituita dalla seguente: “articoli 87, 89 e 90”.

3. Al comma 4 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018, la dizione: “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.

 

     Art. 14. Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 119 della l.r. 62/2018 la dizione: “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.

 

     Art. 15. Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:

“c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018, la dizione: “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 62/2018 è aggiunta la seguente:

“e bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.”.

 

     Art. 16. Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 129 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 129 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I criteri di cui all’articolo 37 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37 dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 ).”.

2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 129 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:

“3 ter. I comuni possono rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.”.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.