§ 6.3.138 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 51.
Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019).


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/12/2018
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 3.  Riconoscimento di debito fuori bilancio.
Art. 4.  Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.
Art. 5.  Finalizzazioni di spesa.
Art. 6.  Modifiche alla L.R. 20/2010.
Art. 7.  Tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria.
Art. 8.  Modifica alla L.R. 35/2016.
Art. 9.  Immobili ascritti al patrimonio disponibile.
Art. 10.  Modifiche alla L.R. 31/2001.
Art. 11.  Modifiche alla L.R. 2/2006.
Art. 12.  Modifica alla L.R. 9/2006.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.3.138 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 51.

Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019).

(B.U. 28 dicembre 2018, n. 119)

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2019/2021 è definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2019: euro 5.362.710.586,24;

b) previsione entrate - anno 2020: euro 4.046.539.397,96;

c) previsione entrate - anno 2021: euro 3.772.186.433,28.

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa.

1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è autorizzato il rifinanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali indicate nella Tabella B, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.

4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.

 

     Art. 3. Riconoscimento di debito fuori bilancio.

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del D.Lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il seguente debito fuori bilancio:

a) euro 12.000,00 inerenti l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 1216/2018 del 17 ottobre 2018 emessa a favore di una persona fisica per far fronte ad oneri per danno non patrimoniale da sinistro stradale.

2. Gli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti a carico della Missione 10, Programma 5, capitolo 2100510039 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

 

     Art. 4. Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.

1. Al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2019, un'anticipazione straordinaria di euro 40 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019/2021.

3. Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.

4. Al recupero delle somme anticipate si provvederà entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2019.

 

     Art. 5. Finalizzazioni di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) per l'anno 2019, pari ad euro 110.000,00, iscritta a carico della Missione 12, Programma 02, è finalizzata al finanziamento dell'intervento previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge medesima.

2. La somma di euro 25.000,00, compresa nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritta nella Missione 05, Programma 02, è finalizzata all'erogazione di un contributo a favore dell'associazione di promozione sociale "Passaggi cultura" di Fano per l'organizzazione della settima edizione (2019) del festival della letteratura saggistica "Passaggi festival".

 

     Art. 6. Modifiche alla L.R. 20/2010.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) è abrogato.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 20/2010 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità di cui al comma 4.".

3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 36.100,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019/2021, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

     Art. 7. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), non è dovuta per il primo anno successivo al rilascio dell'abilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2021.

 

     Art. 8. Modifica alla L.R. 35/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017), le parole: "nel corso degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019".

2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 246.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 268.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019/2021, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.

 

     Art. 9. Immobili ascritti al patrimonio disponibile.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71-bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'Allegato 1 di questa legge è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione. Tale allegato sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.

 

     Art. 10. Modifiche alla L.R. 31/2001.

1. L'articolo 23 della L.R. 31/2001 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 48-bis della L.R. 31/2001 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché delle altre disposizioni di legge riguardanti le procedure inerenti alle fasi della spesa".

3. Il Titolo V e l'articolo 72 della L.R. 31/2001 sono abrogati.

 

     Art. 11. Modifiche alla L.R. 2/2006.

1. All'articolo 12 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006)", le parole: "dal servizio "Salute" e dal servizio "Programmazione, bilancio e politiche comunitarie"" sono sostituite dalle parole: "dai servizi competenti in materia di sanità e in materia di finanze" e le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "un dodicesimo".

 

     Art. 12. Modifica alla L.R. 9/2006.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti.".

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019.

 

Allegati

(Omissis)