Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 3. Riconoscimento di debito fuori bilancio. |
Art. 4. Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica. |
Art. 5. Finalizzazioni di spesa. |
Art. 6. Modifiche alla L.R. 20/2010. |
Art. 7. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria. |
Art. 8. Modifica alla L.R. 35/2016. |
Art. 9. Immobili ascritti al patrimonio disponibile. |
Art. 10. Modifiche alla L.R. 31/2001. |
Art. 11. Modifiche alla L.R. 2/2006. |
Art. 12. Modifica alla L.R. 9/2006. |
Art. 13. Copertura finanziaria. |
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.3.138 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 51.
Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019).
(B.U. 28 dicembre 2018, n. 119)
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.
1. Ai sensi delle disposizioni del
a) previsione entrate - anno 2019: euro 5.362.710.586,24;
b) previsione entrate - anno 2020: euro 4.046.539.397,96;
c) previsione entrate - anno 2021: euro 3.772.186.433,28.
Art. 2. Autorizzazioni di spesa.
1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è autorizzato il rifinanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali indicate nella Tabella B, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.
4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.
Art. 3. Riconoscimento di debito fuori bilancio.
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del
a) euro 12.000,00 inerenti l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 1216/2018 del 17 ottobre 2018 emessa a favore di una persona fisica per far fronte ad oneri per danno non patrimoniale da sinistro stradale.
2. Gli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti a carico della Missione 10, Programma 5, capitolo 2100510039 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
Art. 4. Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.
1. Al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2019, un'anticipazione straordinaria di euro 40 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019/2021.
3. Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvederà entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2019.
Art. 5. Finalizzazioni di spesa.
1. L'autorizzazione di spesa della
2. La somma di euro 25.000,00, compresa nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della
Art. 6. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della
"5-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità di cui al comma 4.".
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 36.100,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019/2021, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 7. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2021.
Art. 8. Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 246.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 268.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019/2021, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.
Art. 9. Immobili ascritti al patrimonio disponibile.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71-bis della
Art. 10. Modifiche alla
1. L'articolo 23 della
2. Al comma 1 dell'articolo 48-bis della
3. Il Titolo V e l'articolo 72 della
Art. 11. Modifiche alla
1. All'articolo 12 della
Art. 12. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1-bis. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti.".
Art. 13. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.
1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019.
Allegati
(Omissis)