Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.2 diritto della proprietà industriale |
Data: | 17/04/2019 |
Numero: | 789 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori |
Art. 4. sercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione |
Art. 5. Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione |
Art. 6. Mediazione |
Art. 7. Ritrasmissione di una trasmissione iniziale proveniente dallo stesso Stato membro |
Art. 8. Trasmissione di programmi mediante immissione diretta |
Art. 9. Modifiche della direttiva 93/83/CEE |
Art. 10. Riesame |
Art. 11. Disposizioni transitorie |
Art. 12. Recepimento |
Art. 13. Entrata in vigore |
Art. 14. Destinatari |
§ 5.2.61 - Direttiva 17 aprile 2019, n. 789.
Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
(G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione negli Stati membri dei programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri, a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione, facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di determinati tipi di programmi televisivi e radiofonici. I programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici, tanto in diretta quanto su richiesta, attraverso i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online accessori a tali trasmissioni, come i servizi in simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale di quelle trasmissioni, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti mobili o IP a circuito chiuso, nonché l'Internet aperta. Inoltre, gli operatori che distribuiscono programmi televisivi e radiofonici agli utenti dispongono di diversi mezzi per ottenere segnali che trasportano i programmi degli organismi di diffusione radiotelevisiva, anche tramite l'immissione diretta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni televisive e ai programmi radiofonici non solo provenienti dal proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri. Tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche nell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.
(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente molte ore di programmi televisivi e radiofonici. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, o entrambe, a norma del diritto dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dell'insieme dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per varie categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione di tali insieme diritti.
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione tipicamente offrono molteplici programmi che comprendono un gran numero di opere e altro materiale protetto e dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Gli autori, i produttori e gli altri titolari dei diritti rischiano inoltre che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una congrua remunerazione. Tale remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto è importante per garantire che vi sia un'offerta di contenuti diversificata, che è anche nell'interesse dei consumatori.
(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla
(6) La
(7) Coerentemente, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali attività. Tale adeguamento dovrebbe tener conto del finanziamento e della produzione dei contenuti creativi e, in particolare, delle opere audiovisive.
(8) La presente direttiva dovrebbe disciplinare i servizi online accessori offerti da un organismo di diffusione radiotelevisiva che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva. Tali servizi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera rigorosamente lineare, contemporaneamente alla trasmissione, e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, i cosiddetti servizi di catch-up. Inoltre, i servizi online accessori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la valutazione dei contenuti del programma in questione. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori forniti agli utenti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva insieme al servizio di diffusione radiotelevisiva. La presente direttiva dovrebbe essere applicata anche ai servizi online accessori che, pur avendo una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione, sono accessibili agli utenti separatamente dal servizio di diffusione radiotelevisiva, senza che gli utenti debbano ottenere in via preliminare l'accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva, ad esempio sottoscrivendo un abbonamento. Ciò non pregiudica la libertà degli organismi di diffusione radiotelevisiva di offrire tali servizi online accessori gratuitamente o a pagamento. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico, o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, ad esempio i servizi di video su richiesta, non dovrebbero rientrare tra i servizi contemplati dalla presente direttiva.
(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Tale principio dovrebbe comprendere l'acquisizione di tutti i diritti necessari per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva di comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi quando forniscono servizi online accessori, compresa l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alle opere o ad altro materiale protetto utilizzati nei programmi, ad esempio i diritti sui fonogrammi o i diritti di esecuzione. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi né ad alcuna successiva comunicazione al pubblico né alla messa a disposizione del pubblico di opere o ad altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, né alla successiva riproduzione di opere o ad altro materiale protetto contenuta nel servizio online accessorio.
(10) Date le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, è opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del principio del paese d'origine stabilito nella presente direttiva a determinate tipologie di programmi. Tali tipologie di programmi dovrebbero includere i programmi d'informazione e di attualità come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione radiotelevisiva, che sono finanziati esclusivamente da quest'ultimo, anche laddove i finanziamenti utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva per i programmi di produzione propria provengano da fondi pubblici. Ai fini della presente direttiva, per programmi di produzione propria degli organismi di diffusione radiotelevisiva si intendono le produzioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva con l'impiego di risorse proprie, ma ad eccezione delle produzioni commissionate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva a produttori che sono indipendenti da esso e delle coproduzioni. Per gli stessi motivi, il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi alla trasmissione televisiva di eventi sportivi in conformità della presente direttiva. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi solamente quando i programmi sono utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva nei propri servizi online accessori. Esso non dovrebbe applicarsi alla concessione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva di licenze per i programmi di produzione propria a terzi, inclusi altri organismi di diffusione radiotelevisiva. Il principio del paese d'origine non dovrebbe pregiudicare la libertà dei titolari dei diritti e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, limitazioni, anche territoriali, allo sfruttamento dei loro diritti.
(11) Il principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva non dovrebbe imporre agli organismi di diffusione radiotelevisiva l'obbligo di comunicare o mettere a disposizione del pubblico programmi nell'ambito dei loro servizi online accessori, o di fornire tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno la loro sede principale.
(12) Poiché la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati, ai sensi della presente direttiva, come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre, di fatto, il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel fissare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi compresi nel servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è impiegato e utilizzato - e le versioni linguistiche fornite. Tuttavia, dovrebbe continuare a essere possibile utilizzare metodi specifici per calcolare l'importo del pagamento per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, come il metodo basato sugli introiti dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online, che sono utilizzati in particolare dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
(13) Nel rispetto del principio della libertà contrattuale resta possibile limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva, purché tale limitazione sia conforme al diritto dell'Unione.
(14) Gli operatori di servizi di ritrasmissione possono utilizzare varie tecnologie quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici. I segnali che trasportano di programmi possono essere ottenuti dagli operatori di servizi di ritrasmissione dagli gli organismi di diffusione radiotelevisiva che, a loro volta trasmettono tali segnali al pubblico, con modalità diverse, ad esempio captando i segnali trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o ricevendo i segnali direttamente da essi attraverso il processo tecnico di immissione diretta. Tali servizi degli operatori possono essere offerti via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso o mobile, e reti analoghe o attraverso servizi di accesso a Internet quali definiti nel
(15) Per ritrasmettere le trasmissioni iniziali di programmi televisivi e radiofonici, gli operatori dei servizi di ritrasmissione devono ottenere l'autorizzazione dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere o ad altro materiale protetto. Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella
(16) La presente direttiva dovrebbe consentire la conclusione di accordi tra un organismo di gestione collettiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione, per i diritti che sono soggetti alla gestione collettiva obbligatoria in conformità della presente direttiva, da estendere ai diritti dei titolari che non sono rappresentati da tale organismo di gestione collettiva, senza che tali titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altro materiale protetto dall'applicazione di tale meccanismo. Nel caso in cui vi sia più di un organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della categoria interessata per il suo territorio, dovrebbe spettare allo Stato membro, per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione, determinare quale organismo o quali organismi di gestione collettiva hanno il diritto di concedere o negare l'autorizzazione alla ritrasmissione.
(17) I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero non dovrebbero essere soggetti dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni. Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni commerciali; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione. Pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice per tali operatori. Di conseguenza, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici che ritrasmettono. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. È tuttavia necessario garantire che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione avviano trattative, tali trattative siano condotte in buona fede per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti per le ritrasmissioni contemplate dalla presente direttiva. La direttiva 2014/26/UE prevede norme simili che si applicano agli organismi di gestione collettiva.
(18) Le norme previste dalla presente direttiva relative ai diritti di ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni non dovrebbero limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire i loro diritti a un organismo di diffusione radiotelevisiva o a un organismo di gestione collettiva e quindi consentire loro di avere una partecipazione diretta alla remunerazione versata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.
(19) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme sulla ritrasmissione stabilite dalla presente direttiva e dalla
(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla
(21) Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono direttamente al pubblico i loro segnali portatori di programmi, compiendo così un atto di trasmissione iniziale, e contemporaneamente trasmettono tali segnali ad altri organismi attraverso il processo tecnico di immissione diretta, ad esempio per garantire la qualità dei segnali a fini di ritrasmissione, le trasmissioni da parte di tali altri organismi costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. In tali situazioni dovrebbero applicarsi le norme sulle ritrasmissioni previste dalla presente direttiva e dalla
(22) Per garantire un'efficiente gestione collettiva dei diritti e un'accurata distribuzione dei proventi raccolti nell'ambito del meccanismo obbligatorio di gestione collettiva introdotto dalla presente direttiva, è importante che gli organismi di gestione collettiva tengano un adeguato registro dei membri, delle licenze e dell'uso delle opere e di altro materiale protetto, conformemente agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2014/26/UE.
(23) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso di tale servizio, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. Durante tale periodo di transizione il principio non dovrebbe applicarsi a tali accordi esistenti, così fornendo il tempo necessario per adeguarli, se necessario, conformemente alla presente direttiva. È altresì necessario prevedere un periodo transitorio per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva, ai distributori di segnali e ai titolari dei diritti di adeguarsi alle nuove norme sullo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto mediante l'immissione diretta stabilite dalle disposizioni della presente direttiva in materia di trasmissione di programmi mediante immissione diretta.
(24) In linea con i principi di una migliore regolamentazione, sarebbe opportuno effettuare un riesame della presente direttiva, incluse le sue disposizioni sull'immissione diretta, dopo un certo periodo dall'entrata in vigore della direttiva al fine di valutare, tra l'altro, i suoi benefici per i consumatori dell'Unione, il suo impatto sull'industria creativa nell'Unione e sul livello degli investimenti in nuovi contenuti, e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche ove la presente direttiva possa interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, nella misura in cui la gestione collettiva obbligatoria è attuata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, è necessario imporre l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria in modo mirato e limitarla a servizi specifici.
(26) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori per determinati tipi di programmi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, la presente direttiva non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Essa non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici provenienti da altri Stati membri. La presente direttiva riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri.
(27) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «servizio online accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;
2) «ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella
a) la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione, e
b) se la ritrasmissione sia effettuata su un servizio di accesso a Internet, quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2) del
3) «ambiente gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati;
4) «immissione diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.
CAPO II
Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva
Art. 3. Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori
1. Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici, e
b) programmi televisivi che sono:
i) programmi d'informazione e di attualità, oppure
ii) programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, nell'ambito di un servizio online accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.
Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
3. Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla
CAPO III
Ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici
Art. 4. sercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione
1. Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.
Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possano esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.
2. Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1, secondo comma, a un organismo di gestione collettiva, si considera che il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetti all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore di un servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione.
Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione decidere quale o quali tra gli organismi di gestione collettiva abbiano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il titolare di un diritto abbia gli stessi diritti e obblighi, derivanti da un accordo tra un operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo o gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo o a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale titolare di un diritto sia in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.
Art. 5. Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 4 non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore.
2. Gli Stati membri dispongono che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative per l'autorizzazione alla ritrasmissione in conformità della presente direttiva, tali trattative siano condotte in buona fede.
Art. 6. Mediazione
Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della
Art. 7. Ritrasmissione di una trasmissione iniziale proveniente dallo stesso Stato membro
Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente capo e del capo III della
CAPO IV
Trasmissione di programmi attraverso immissione diretta
Art. 8. Trasmissione di programmi mediante immissione diretta
1. Quando un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette mediante immissione diretta i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore di segnali senza che l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta simultaneamente tali segnali che trasportano i programmi direttamente al pubblico, e il distributore di segnali trasmette tali segnali che trasportano i programmi al pubblico, si considera che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché gli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva si applichino mutatis mutandis all'esercizio, da parte dei titolari del diritto, del diritto di concedere o negare l'autorizzazione ai distributori di segnali per una trasmissione di cui al paragrafo 1, effettuata con uno dei metodi tecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 9. Modifiche della
All'articolo 1 della
«3. Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di ritrasmissione via cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.».
Art. 10. Riesame
1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.
Art. 11. Disposizioni transitorie
Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, e la messa a disposizione del pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, che sono in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti all'articolo 3 a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data.
Le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette all'articolo 8 a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.
Art. 12. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 13. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 14. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.