Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 11/12/2018 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Attività di bonifica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 79/2012 |
Art. 2. Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 79/2012 |
Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2012 |
Art. 4. Catasto consortile. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 79/2012 |
Art. 5. Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 79/2012 |
Art. 6. Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012 |
Art. 7. Scioglimento dell’assemblea consortile. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2012 |
Art. 8. Presidente del consorzio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 79/2012 |
Art. 9. Funzioni del presidente del consorzio. Inserimento dell’ articolo 17 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 10. Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012 |
Art. 11. Cessazione dall’incarico di direttore generale. Inserimento dell’ articolo 21 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 12. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’ articolo 21 ter nella l.r. 79/2012 |
Art. 13. Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV). Inserimento dell’ articolo 21 quater nella l.r. 79/2012 |
Art. 14. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 79/2012 |
Art. 15. Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012 |
Art. 16. Partecipazioni a società ed altri enti. Inserimento dell’ articolo 23 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 17. Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 79/2012 |
Art. 18. Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 79/2012 |
Art. 19. Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 79/2012 |
Art. 20. Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali. Inserimento dell’ articolo 27 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 21. Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 79/2012 |
Art. 22. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 79/2012 |
Art. 23. Disposizione transitoria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 |
Art. 24. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015 |
Art. 25. Documento operativo per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 80/2015 |
Art. 26. Conferenza per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 80/2015 |
Art. 27. Sanzioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 80/2015 |
Art. 28. Sanzioni. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 80/2015 |
Art. 29. Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 80/2015 |
Art. 30. Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 80/2015 |
Art. 31. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1 lettera e). Modifiche all’articolo 21 della l.r. 80/2015 |
Art. 32. Inserimento dell' articolo 24 bis nella l.r. 80/2015 |
Art. 33. Abrogazioni. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 80/2015 |
Art. 34. Entrata in vigore |
§ 2.3.134 - L.R. 11 dicembre 2018, n. 70.
Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.
(B.U. 14 dicembre 2018, n. 57)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti tramite intesa sancita il 18 settembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 giugno 2018;
Visto il parere istituzionale favorevole condizionato della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2018;
Considerato quanto segue:
1. La modifica della
2. Si rende inoltre necessario ridefinire alcune funzioni degli organi del consorzio, in particolare del presidente, e della struttura operativa e tecnico amministrativa al fine di impartire indirizzi di natura organizzativa gestionale per l'attività del consorzio stesso e rafforzare con ciò la governance regionale sui consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di cui alla
3. È opportuno inserire nella legge regionale la possibilità che la Regione e i consorzi di bonifica regionali possano stipulare convenzioni con i consorzi interregionali affinché questi ultimi svolgano le attività di cui all’articolo 23, comma 1, della
4. È prevista l’introduzione del piano della qualità della prestazione organizzativa che consente di misurare gli obiettivi individuali del direttore del consorzio anche al fine di uniformare e coordinare il sistema di valutazione. Si prevede quindi l’introduzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), composto da soggetti esterni ai consorzi, che ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, presidiare il processo di valutazione dell’amministrazione nel suo complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione;
5. Viene modificato il sistema sanzionatorio della
6. Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale i consorzi non possono partecipare a società e ad altri enti, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
7. Si rende necessario disciplinare la possibilità per i consorzi di bonifica di realizzare interventi anche al di fuori dell’ambito del proprio comprensorio di riferimento in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili;
8. È stata introdotta la disciplina della gestione e del finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue;
9. La modifica della
10. Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilità, per i comuni, di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio idrico, finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale e inserite all’interno del documento operativo annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;
11. Si prevede l’entrata in vigore della legge anticipata, rispetto ai termini ordinari, al fine di renderla rapidamente operativa in considerazione delle numerose modifiche di natura organizzativa introdotte, in particolare l’esercizio di un generale potere d’indirizzo e controllo sui consorzi da parte della Regione oltre alla previsione di nuove funzioni in materia di difesa del suolo;
Approva la presente legge:
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla
Art. 1. Attività di bonifica. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 2. Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al numero 1) della lettera b), del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al numero 2), della lettera b), del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 della
4. Dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 della
“d bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.”.
Art. 4. Catasto consortile. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 5. Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
3. I commi 6 e 7 dell’articolo 10 della
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della
“8 bis. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 5.”.
5. Il comma 9 dell’articolo 10 della
“9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l’esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.”.
Art. 6. Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Art. 7. Scioglimento dell’assemblea consortile. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 5 dell'articolo 16 della
“5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni”.
Art. 8. Presidente del consorzio. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
“2. Il presidente del consorzio è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della
3. Il comma 7 dell’articolo 17 della
Art. 9. Funzioni del presidente del consorzio. Inserimento dell’ articolo 17 bis nella
1. Dopo l'articolo 17 della
“Art. 17 bis. Funzioni del presidente del consorzio
1. Il presidente del consorzio:
a) presiede e convoca l’assemblea consortile;
b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;
c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis;
e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;
f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.
2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.”.
Art. 10. Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della
“1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell’ente è affidata al direttore generale.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della
“1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1 ter.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della
“1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.”.
4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 21 della
“1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio.”.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della
“5 bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.”.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della
“6 bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.”.
Art. 11. Cessazione dall’incarico di direttore generale. Inserimento dell’ articolo 21 bis nella
1. Dopo l'articolo 21 della
“Art. 21 bis. Cessazione dall’incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 ter;
e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.”.
Art. 12. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’ articolo 21 ter nella
1. Dopo l'articolo 21 bis della
“Art. 21 ter. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.”.
Art. 13. Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV). Inserimento dell’ articolo 21 quater nella
1. Dopo l'articolo 21 ter della
“Art. 21 quater. Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.
2. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
3. I sei presidenti dei consorzi, d’intesa, nominano i componenti dell’OIV di cui al comma 2 e definiscono l’indennità loro spettante. Qualora l’intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell’OIV e la definizione dell’indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.
5. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle strutture dei consorzi.”.
Art. 14. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della
“0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della
“a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;”.
Art. 15. Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della
“a bis) supporto organizzativo all’OIV;”.
2. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della
“2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della
“2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della
5. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 23 della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
“2 quater. Le convenzioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la l.r. 80/2015.”.
Art. 16. Partecipazioni a società ed altri enti. Inserimento dell’ articolo 23 bis nella
1. Dopo l'articolo 23 della
“Art. 23 bis. Partecipazioni a società ed altri enti
1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del
Art. 17. Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della
“2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 della
“2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f).”.
Art. 18. Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26, della
“1 bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis).”.
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 26 della
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 19. Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della
2. Al comma 2 dell'articolo 27 della
Art. 20. Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali. Inserimento dell’ articolo 27 bis nella
1. Dopo l'articolo 27 della
“Art. 27 bis. Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali
1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:
a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dell'utilizzazione dei sistemi artificiali;
b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.
3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.
4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.
6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.
7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della
8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.”.
Art. 21. Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della
Art. 22. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 1, dell'articolo 47 della
Art. 23. Disposizione transitoria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7
1. L’articolo 16, comma 5, della
2. Il termine di cui all’articolo 16, comma 5, della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 24. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.”.
Art. 25. Documento operativo per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della
“d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;”.
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della
“d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;”.
4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della
“e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche;”.
5. Al comma 12 dell'articolo 2 della
Art. 26. Conferenza per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1, lettera d), dell’articolo 4 della
Art. 27. Sanzioni. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 28. Sanzioni. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 29. Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 30. Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all’articolo 18 della
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 18 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della
“b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale;”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
“2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune.”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
“3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.”.
Art. 31. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1 lettera e). Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della
“3 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.”.
Art. 32. Inserimento dell' articolo 24 bis nella
1. Dopo l'articolo 24 della
“Art. 24 bis. Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con
Art. 33. Abrogazioni. Sostituzione dell'articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26. Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della
Art. 34. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.