Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/11/2018 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016) |
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.161 - L.R. 28 novembre 2018, n. 16.
Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017
(B.U. 30 novembre 2018, n. 48, suppl.)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al secondo periodo del comma 2 le parole 'A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila';
b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).'.
Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della
'b) conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della
Art. 3. (Modifica all'articolo 22 della
1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'nella misura massima del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 20 per cento';
b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole 'e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validità è funzionale alla successiva assegnazione' sono sostituite dalle seguenti: 'e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale';
c) al comma 6 dopo le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al
d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:
'c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;';
e) alla lettera a) del comma 10 le parole 'genitori separati o divorziati' sono soppresse;
f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole 'presenza di barriere architettoniche' sono inserite le seguenti: ', rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato';
g) al terzo periodo del comma 13 le parole 'non rinnovabili' sono sostituite dalle seguenti: 'rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi'.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.