§ 3.11.69 - R.R. 14 dicembre 2018, n. 8.
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:14/12/2018
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 4 del r.r. 16/2003)
Art. 2.  (Modifiche all'art. 17 del r.r. 16/2003)


§ 3.11.69 - R.R. 14 dicembre 2018, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'»

(B.U. 17 dicembre 2018, n. 51)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 4 del r.r. 16/2003)

1. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'», è sostituito dal seguente:

'2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.'

 

     Art. 2. (Modifiche all'art. 17 del r.r. 16/2003)

1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'», dopo le parole 'ad eccezione' sono inserite le seguenti: 'della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e'.