Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 21/03/2018 |
Numero: | 34 |
§ 22.6.201 - Del.CIPE 21 marzo 2018, n. 34.
Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(G.U. 16 maggio 2018, n. 112)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1 del
Visto l'art. 2, comma 3, del
Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto
Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del
Vista la
Visto l'art. 2, comma 1, del
Visto l'art. 6, comma 9, del
Visto l'art. 11-quinquies del
Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il
Visto l'art. 6, comma 9-bis, del citato
Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto
Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;
Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella
Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;
Visto l'art. 1, comma 879, della
Visto l'art. 3, della
Visto l'art. 37, comma 6, del
Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del
(i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del
(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;
(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;
Vista la delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n, 51 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), che ha, tra l'altro stabilito:
a) di individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;
b) di approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria, da parte dei ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun Settore;
c) che per il Settore croceristico può essere attivato il menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione per operazioni nella pipeline 2016-2017 di SACE, fissandone i limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE), approvando alcune specifiche operazioni nel settore, disponendo, altresì, un incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all'art. 37, comma 6, del
Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della
Viste le osservazioni della Corte dei conti in sede di registrazione della citata
Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente, in un quadro stabile ed organico, l'azione di supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, in relazione al mutato contesto di mercato e alla crescente richiesta di assicurazione dei crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui al menzionato art. 6, comma 9-bis, del
Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazioni dei favorevoli impatti per l'economia, si è espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operatività della garanzia dello Stato e delle Soglie di attivazione), indicando l'opportunità di un'estensione dell'ambito di operatività della
a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel Settore Crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE);
b) il Settore della Difesa, esclusivamente per operazioni con controparte sovrana;
c) operazioni con controparte sovrana riferite ai Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con le indicazioni della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione;
Considerato che il predetto documento indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della difesa nonchè nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente circa 83 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 29 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente 396.500 Unità Lavorative Annue - ULA);
Vista la proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2018, illustrata nel corso della presente seduta dal Ministro dello sviluppo economico;
Ritenuto necessario che questo Comitato confermi la possibile attivazione del «limite speciale» per ulteriori operazioni nel Settore Crocieristico, ed autorizzi la attivazione del «limite speciale» anche per operazioni nel Settore della difesa, nonchè in riferimento ad operazioni con controparte sovrana in determinati Paesi e, in particolare, Argentina, Kenya ed Egitto, sulla base della proposta congiunta presentata, in considerazione dei citati positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese;
Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. Anche per il 2018 restano confermate le previsioni contenute nell'art. 2 della Delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore Crocieristico;
2. Ai sensi dell'art. 1 della medesima
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 18 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
3. Ai sensi dell'art. 1 della medesima
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
4. Ai sensi dell'art. 1 della medesima
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 6 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 10% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
5. Ai sensi dell'art. 1 della medesima
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
6. Le operazioni riferite ai Settori e Paesi di cui ai commi precedenti saranno approvate da questo Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della precedente
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 601