§ 22.6.201 - Del.CIPE 21 marzo 2018, n. 34.
Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:21/03/2018
Numero:34

§ 22.6.201 - Del.CIPE 21 marzo 2018, n. 34.

Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(G.U. 16 maggio 2018, n. 112)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

     Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonchè della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

     Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

     Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A., nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

     Visto il Regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del Regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

     Visto l'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);

     Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;

     Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, SACE S.p.A. può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;

     Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto del carattere strategico per l'economia italiana del Settore della cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, può assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del Settore strategico della cantieristica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

     Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l'anno 2016;

     Visto l'art. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, al comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 18.000 (diciottomila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e, al comma 4, ha disposto che SACE S.p.A. è autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui al predetto art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro una quota massima del 30% (trenta per cento) di ciascuno dei limiti indicati al medesimo comma 3;

     Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

     Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014», secondo cui, tra l'altro:

     (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

     (ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

     (iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

     Vista la delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n, 51 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), che ha, tra l'altro stabilito:

     a) di individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

     b) di approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria, da parte dei ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun Settore;

     c) che per il Settore croceristico può essere attivato il menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione per operazioni nella pipeline 2016-2017 di SACE, fissandone i limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE), approvando alcune specifiche operazioni nel settore, disponendo, altresì, un incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation ltd.», nel Settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

     Viste le osservazioni della Corte dei conti in sede di registrazione della citata delibera n. 51/2016 in ordine all'opportunità di aggiornare la Convenzione, prevedendo un accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre che della perdita attesa, anche delle perdite inattese, della concentrazione del rischio, della differenza tra premio commerciale e premio tecnico, del rating dell'impresa, e soprattutto, che SACE conservi una percentuale adeguata del rischio su ciascuna nuova operazione;

     Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente, in un quadro stabile ed organico, l'azione di supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, in relazione al mutato contesto di mercato e alla crescente richiesta di assicurazione dei crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui al menzionato art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003;

     Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazioni dei favorevoli impatti per l'economia, si è espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operatività della garanzia dello Stato e delle Soglie di attivazione), indicando l'opportunità di un'estensione dell'ambito di operatività della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a:

     a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel Settore Crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE);

     b) il Settore della Difesa, esclusivamente per operazioni con controparte sovrana;

     c) operazioni con controparte sovrana riferite ai Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con le indicazioni della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione;

     Considerato che il predetto documento indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della difesa nonchè nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente circa 83 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 29 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente 396.500 Unità Lavorative Annue - ULA);

     Vista la proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2018, illustrata nel corso della presente seduta dal Ministro dello sviluppo economico;

     Ritenuto necessario che questo Comitato confermi la possibile attivazione del «limite speciale» per ulteriori operazioni nel Settore Crocieristico, ed autorizzi la attivazione del «limite speciale» anche per operazioni nel Settore della difesa, nonchè in riferimento ad operazioni con controparte sovrana in determinati Paesi e, in particolare, Argentina, Kenya ed Egitto, sulla base della proposta congiunta presentata, in considerazione dei citati positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese;

     Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

 

     Delibera:

 

     1. Anche per il 2018 restano confermate le previsioni contenute nell'art. 2 della Delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore Crocieristico;

     2. Ai sensi dell'art. 1 della medesima delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, per operazioni nel Settore della difesa con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Settore:

     a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 18 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

     3. Ai sensi dell'art. 1 della medesima delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per operazioni in Argentina con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:

     a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

     4. Ai sensi dell'art. 1 della medesima delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per le operazioni in Egitto con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:

     a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 6 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 10% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

     5. Ai sensi dell'art. 1 della medesima delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per le operazioni in Kenya con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:

     a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

     6. Le operazioni riferite ai Settori e Paesi di cui ai commi precedenti saranno approvate da questo Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della precedente delibera n. 51/2016.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 601