Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 24/04/2018 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 |
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018 |
Art. 4. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.340 - Ordinanza 24 aprile 2018, n. 53.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.
(G.U. 10 maggio 2018, n. 107)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo ii, capo i del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 1, lettera e), il quale prevede che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 14;
l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che il commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 14, comma 1, secondo cui «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonchè per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al
l'art. 14, comma 4, secondo cui «sulla base delle priorità stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario»;
l'art. 14, comma 5, secondo cui «il commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo»;
l'art. 15, comma 1, secondo «per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al
l'art. 16, comma, 1, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonchè la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti;
l'art. 16, comma 3, lettera a bis), introdotto dal
l'art. 16, comma 4, come modificato dal
l'art. 16, comma 6, come modificato dall'art. 6 del
l'art. 24, comma 1, secondo cui «Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a € 30.000. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento»;
l'art. 24, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 744, lettera a), della
l'art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 744, lettera b), della
Vista la
Visto il
Visto l'art. 27 del
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017 disciplinante le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 42 del 14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'art. 24, del
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del 2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017, n. 32 del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017 e n. 39 del 2017;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del
Ritenuto altresì che occorre correggere alcuni refusi contenuti nell'ordinanza n. 46 del 2017;
Vista la nota del 1° febbraio 2018, prot. n. 1378, con cui il commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;
Vista la nota del 13 febbraio 2018, prot. n. 3586, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla - osta all'approvazione dello schema di ordinanza trasmesso;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 1, del
b) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) approva, ai sensi dell'art. 27 del
2. All'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 è aggiunta in fine la frase: «Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.»
3. All'art. 5 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 4, del
b) la lettera a) del comma 2 e sostituita dalla seguente: «a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni»;
c) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;».
4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole «nonchè il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato»;
b) al comma 8 la parola «permanente» è soppressa.
5. All'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola «permanente è soppressa;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.»
6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono appartate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis: La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 2, del
b) al comma 2: le parole «24, comma 3,» sono sostituite dalle parole «24, comma 2».
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018
1. All'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole «nei termini di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «nei termini di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge»;
b) al comma 17, le parole «All'art. 19 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017» sono sostituite dalle parole «All'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017».
Art. 4. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del commissario straordinario.
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 844