Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 30/05/2018 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 66/2005 |
Art. 2. Competenze dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2005 |
Art. 3. Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005 |
Art. 4. Commissione consultiva della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005 |
Art. 5. Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella l.r. 66/2005 |
Art. 6. Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell’ articolo 19 bis nella l.r. 66/2005 |
Art. 7. Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell’ articolo 19 ter nella l.r. 66/2005 |
Art. 8. Norme transitorie. Inserimento dell’ articolo 19 quater nella l.r. 66/2005 |
Art. 9. Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005 |
Art. 10. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005 |
§ 5.5.116 - L.R. 30 maggio 2018, n. 26.
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005.
(B.U. 8 giugno 2018, n. 23)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole, con raccomandazione, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. Per assicurare una più efficace operatività della commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all’unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto;
2. Si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla
3. Si introducono disposizioni per disciplinare l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare. La necessità di disciplinare l’inizio di tale attività è stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Con il
4. Al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all’articolo 19 della
5. L’obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori del settore interessati;
6. In linea con quanto stabilito dall’articolo 4, comma 8, del
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. La lettera c), del comma 1 dell’articolo 1 della
“c) l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.”.
Art. 2. Competenze dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 3. Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 4. Commissione consultiva della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.”.
2. La lettera f), del comma 3 dell’articolo 9 della
“f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10;”.
3. Il comma 4 dell’articolo 9 della
4. Il comma 5 dell’articolo 9 della
“5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.”.
Art. 5. Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella
1. Dopo il capo III della
Art. 6. Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell’ articolo 19 bis nella
1. Dopo l’articolo 19 nel capo III bis della
“Art. 19 bis - Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare
1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.”.
Art. 7. Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell’ articolo 19 ter nella
1. Dopo l’articolo 19 bis della
“Art. 19 ter - Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura
1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.”.
Art. 8. Norme transitorie. Inserimento dell’ articolo 19 quater nella
1. Dopo l’articolo 19 ter della
“Art. 19 quater - Norme transitorie
1. La presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis.”.
Art. 9. Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 20 della
Art. 10. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della
“8 bis. Chiunque esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.”.
2. Il comma 10 dell’articolo 21 della
“10. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis, è il comune.”.