§ IV.8.9 - L.R. 27 marzo 2018, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 energia
Data:27/03/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36
Art. 2.  Modifica all’articolo 4 della l. r. 36/2016
Art. 3.  Modifica all’articolo 18 della l.r.36/2016


§ IV.8.9 - L.R. 27 marzo 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale).

(B.U. 30 marzo 2018, n. 45)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale), il primo periodo è sostituito dal seguente: “La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 4 della l. r. 36/2016

1. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 36/2016, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A partire dal 1° gennaio 2019 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 18 della l.r.36/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2016 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013.