Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati e commercio |
Data: | 09/04/2018 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamenti normativi |
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/2015 |
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della l.r. 24/2015 |
Art. 4. Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/2015 |
Art. 5. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2015 |
Art. 6. Modifica all’articolo 6 della l.r. 24/2015 |
Art. 7. Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/2015 |
Art. 8. Modifica all’articolo 12 della l.r. 24/2015 |
Art. 9. Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2015 |
Art. 10. Modifica all’articolo 16 della l.r. 24/2015 |
Art. 11. Modifica all’articolo 17 della l.r. 24/2015 |
Art. 12. Modifica all’articolo 20 della l.r. 24/2015 |
Art. 13. Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2015 |
Art. 14. Modifica all’articolo 34 della l.r. 24/2015 |
Art. 15. Modifica all’articolo 41 della l.r. 24/2015 |
Art. 16. Modifica all’articolo 44 della l.r. 24/2015 |
Art. 17. Modifica all’articolo 45 della l.r. 24/2015 |
Art. 18. Modifica all’articolo 49 della l.r. 24/2015 |
Art. 19. Modifica all’articolo 53 della l.r. 24/2015 |
Art. 20. Modifica all’articolo 58 della l.r. 24/2015 |
Art. 21. Modifica all’articolo 59 della l.r. 24/2015 |
Art. 22. Modifica all’articolo 60 della I.r. 24/2015 |
Art. 23. Modifica all’articolo 61 della l.r. 24/2015 |
Art. 24. Modifica all’articolo 62 della l.r. 24/2015 |
Art. 25. Modifica all’articolo 63 della l.r. 24/2015 |
Art. 26. Modifica all’articolo 64 della l.r. 24/2015 |
§ IV.5.38 - L.R. 9 aprile 2018, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).
(B.U. 13 aprile 2018, n. 52)
Art. 1. Aggiornamenti normativi
1. Le presenti disposizioni adeguano la
a)
b)
c)
d)
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
o bis) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono consultate le relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall’articolo 2, comma 1, del
Art. 4. Modifica all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 5. Modifica all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della l.r . 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è soppresso il secondo periodo;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2 bis. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.
Art. 6. Modifica all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il subentro nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il trasferimento della titolarità o il subentro di un nuovo gestore di un impianto di distribuzione di carburanti senza trasferimento della titolarità sono subordinati a comunicazione al SUAP. In caso di trasferimento della titolarità, il SUAP entro quindici giorni dalla comunicazione verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento, accerta i requisiti soggettivi del subentrante e trasmette la comunicazione alla Regione e all’Ufficio delle dogane. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa anche ai Vigili del fuoco (VV.F.) a cura del SUAP.
c) al comma 6, dopo le parole: "trenta giorni al", aggiungere le seguenti: "SUAP del";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di grandi strutture di vendita, il SUAP trasmette alla Regione copia della comunicazione.
6 ter. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell’attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.
Art. 7. Modifica all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, le parole alfanumeriche: "ai commi 1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 3".
Art. 8. Modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della
f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l’approvazione del regolamento di cui alla lettera e).
Art. 9. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 7 dell’articolo 13 della
Art. 10. Modifica all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.
b) alla lettera c) del comma 6, il punto 3) è soppresso.
Art. 11. Modifica all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. In linea con quanto disposto dal
a) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;
b) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un’area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E’ necessario procedere all’ottenimento dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all’interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14 bis. E’ concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l’ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all’articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.
Art. 12. Modifica all’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
Art. 20 Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale
1. Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall’interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
2. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
3. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.
Art. 13. Modifica all’articolo 27 della
1. All’articolo 27 della
a) al comma 1, dopo la lettera J), è aggiunta la seguente:
j bis) spunta: l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.
Art. 14. Modifica all’articolo 34 della
1. All’articolo 34 della
a) al comma 3, dopo le parole alfanumeriche: "comma 2,", sono aggiunte le seguenti: "primo alinea,".
Art. 15. Modifica all’articolo 41 della
1. All’articolo 41 della
a) al comma 4, dopo le parole: "
b) al comma 4, le parole: "nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.", sono sostituite dalle seguenti: "L’attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.
Art. 16. Modifica all’articolo 44 della
1. All’articolo 44 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, per l’esercizio provvisorio e per l’aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all’articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L’avvio dell’attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.
Art. 17. Modifica all’articolo 45 della
1. L’articolo 45 della
"Art. 45 Tipologie e attività commerciali integrative
1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3.
2.Tutti gli impianti devono essere dotati dell’apparecchiatura self-service prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull’impianto sia prevista l’installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l’istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).
4. I provvedimenti di cui all’articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.
Art. 18. Modifica all’articolo 49 della
1. All’articolo 49 della
a) al comma 1, le parole: "per buncheraggio navi e motopesca", sono sostituite dalle seguenti: "di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione
Art. 19. Modifica all’articolo 53 della
1. All’articolo 53 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai VV.F. a cura del SUAP.".
Art. 20. Modifica all’articolo 58 della
1. L’articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 Apparecchi automatici
1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.
Art. 21. Modifica all’articolo 59 della
1. All’articolo 59 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Art. 22. Modifica all’articolo 60 della I.r. 24/2015
1. All’articolo 60 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
b) al comma 3 le parole: "ha la residenza o la sede legale", sono sostituite dalle seguenti: "ha avviato l’attività.
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Art. 23. Modifica all’articolo 61 della
1. All’articolo 61 della
a) al comma 3 le parole: "le vendite straordinarie e promozionali," sono soppresse.
Art. 24. Modifica all’articolo 62 della
1. All’articolo 62 della
a) al comma 1 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "attività";
b) all’alinea del comma 3, le parole "L’autorizzazione è revocata:" sono sostituite dalle seguenti: "Il titolo abilitativo è revocato:";
c) al comma 3, lettera a), punto 2, le parole: "rilascio dell’autorizzazione;" sono sostituite dalle seguenti: "titolo stesso;".
Art. 25. Modifica all’articolo 63 della
1. All’articolo 63 della
a) al comma 1, alla fine della lettera c), il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) gli articoli 3 e 5 della
Art. 26. Modifica all’articolo 64 della
1. All’articolo 64 della
a) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del
"9 ter. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall’articolo 1, commi 1180 e 1181 della