Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cooperazione e lavoro |
Data: | 29/06/2018 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Sistema regionale per il lavoro |
Art. 3. Funzioni e compiti della Regione |
Art. 4. Piano pluriennale e annuale per l’occupazione |
Art. 5. Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro |
Art. 6. Istituzione, funzioni e compiti dei centri per l’impiego |
Art. 7. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL |
Art. 8. Finalità e competenze dell’ARPAL |
Art. 9. Organi dell’ARPAL |
Art. 10. Personale dell’ARPAL |
Art. 11. Risorse dell’ARPAL |
Art. 12. Controlli e vigilanza sull’ARPAL |
Art. 13. Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro - ARPAL |
Art. 14. Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro |
Art. 15. Clausola valutativa |
Art. 16. Commissione regionale per le politiche del lavoro |
Art. 17. Gestione e valorizzazione delle risorse umane |
Art. 18. Norma finanziaria |
Art. 19. Abrogazioni |
§ IV.4.29 - L.R. 29 giugno 2018, n. 29.
Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato.
(B.U. 5 luglio 2018, n. 89 suppl.)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della
2. Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l’occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l’obiettivo finale della parità dei cittadini in materia di diritto al lavoro e alla crescita professionale.
3. La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l’azione dei centri per l’impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.
4. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma 3, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona e in particolare:
a) promuove l’occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego;
b) sostiene l’arricchimento e l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione;
c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate all’orientamento professionale, all’acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all’inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
d) sostiene l’acquisizione di qualifiche professionali o di specifici titoli di studio e realizza percorsi di formazione e lavoro dedicati all’acquisizione di competenze professionali;
e) garantisce l’accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di discriminazione riferibile al sesso o alla cittadinanza degli individui;
f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
g) supporta l’inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati, così come identificati dalla normativa europea e nazionale;
h) favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso l’accompagnamento al lavoro e l’efficace funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l’invecchiamento attivo delle persone;
I) assicura alle imprese servizi finalizzati a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva per prevenire, gestire e superare le situazioni di crisi;
m) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 26 del
n) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore;
o) attiva servizi e promuove politiche di contrasto all’illegalità e a qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro;
p) promuove la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;
q) realizza programmi mirati per il miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
r) promuove intese con gli organismi di controllo territoriali dell’INPS, dell’INAIL e delle articolazioni dell’Ispettorato del lavoro.
Art. 2. Sistema regionale per il lavoro
1. Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui al capo II, per l’esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.
3. Il sistema regionale per il lavoro si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale favorendo in particolare:
a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b) l’integrazione tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l’integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione all’interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) e con il sistema degli enti bilaterali;
e) l’attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l’impiego Agenzia regionale per le politiche attive per il lavoro (di seguito denominata ARPAL), istituita ai sensi dell’articolo 7, i centri per l’impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità.
Art. 3. Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l’occupazione regionali ed in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l’occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del
b) approva e attua il piano strategico triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano attuativo annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 4;
c) garantisce il funzionamento dell’osservatorio regionale del mercato del lavoro nell’azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali;
d) realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
e) garantisce l’esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego;
f) definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal
g) promuove l’interazione tra i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e tra questi e i centri per l’impiego;
h) definisce l’offerta formativa regionale, riservando una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l’impiego, ai sensi del
i) svolge in forma integrata le attività previste dall’articolo 18 del
j) garantisce l’erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla
k) cura l’avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della
I) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del
m) realizza e cura l’aggiornamento continuo del sistema informativo regionale per il lavoro.
2. Spetta alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea, nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro.
Art. 4. Piano pluriennale e annuale per l’occupazione
1. La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell’occupazione di cui all’articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di piani attuativi annuali per le politiche del lavoro.
2. Il Piano pluriennale per l’occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo, assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell’occupazione, della formazione, dell’istruzione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo, prevede al proprio interno:
a) l’indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il Piano strategico triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il Piano annuale, declinazione operativa del Piano pluriennale, è adottato con delibera della Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 sono predisposti dall’ARPAL, di concerto con la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’articolo 16 della presente legge e devono acquisire il preventivo parere dell’Assessorato regionale al lavoro.
5. Sulla base della programmazione triennale, l’Assessorato regionale al lavoro, acquisiti i dati dell’ARPAL, previo confronto con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per le politiche attive del lavoro e il Partenariato economico e sociale, propone alla Giunta regionale, il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.
6. Il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente l’annualità di riferimento.
7. Il Piano annuale deve essere sviluppato in coerenza e in piena complementarietà con quanto previsto dal Piano triennale.
Capo II
Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro
Art. 5. Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro
1. La Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da:
a) l’ARPAL;
b) i centri per l’impiego (CpI) di cui all’articolo 18 del
c) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
2. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati a erogare attività di orientamento e formazione.
Art. 6. Istituzione, funzioni e compiti dei centri per l’impiego
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi del
a) presa in carico, la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all’autoimpiego e all’attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dal Ministero del lavoro e/o dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, l’apprendistato e le iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete EURES - European Employment Services;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 30 del
k) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
I) fornitura di servizi per la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l’accesso agli incentivi e la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
m) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall’ARPAL, ivi comprese le misure di contrasto al lavoro nero, con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo;
n) promozione di servizi e azioni di politiche attive di contrasto al lavoro nero e al caporalato con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo per l’inclusione di lavoratori stranieri.
2. I CpI, inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla I. 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall’articolo 19
b) provvedono, ai sensi dell’articolo 16 della I. 56/1987, all’avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
3. Ai sensi dell’articolo 18 del
Art. 7. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL
1. È istituita l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL).
2. L’ARPAL ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri regolamenti adottati dal proprio direttore generale e approvati dalla Giunta regionale, disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
3. La Giunta Regionale approva lo statuto dell’ARPAL.
4. L’ARPAL è sottoposta, nei limiti specificati dagli articoli 8 e 12, all’indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.
Art. 8. Finalità e competenze dell’ARPAL
1. L’ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro e provvede a:
a) garantire il raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 del
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
e) attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, coordinandone l’attività;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
j) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro;
k) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito delle politiche attive per il lavoro;
I) promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
m) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell’istituto;
n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
o) svolgere funzioni di supporto all’osservatorio del mercato del lavoro;
p) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
q) supportare la programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
r) redigere la relazione annuale dell’attività da presentare alla Giunta regionale;
s) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, all’ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche per il lavoro.
1. Sono organi dell'ARPAL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il revisore unico.
2. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e documentata esperienza pluriennale, almeno quinquennale, a livello nazionale o internazionale nell'ambito sia pubblico che privato. Il presidente dura in carica tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L'incarico di presidente non può eccedere in ogni caso quella della legislatura regionale e resta in carico sino alla nomina del nuovo presidente per le attività di ordinaria amministrazione, e comunque, non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale, secondo il vigente ordinamento. Il trattamento economico del presidente è determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno;
c) cura i rapporti con l'amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli istituzionali con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
d) garantisce, con il consiglio di amministrazione, la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12;
e) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia, congiuntamente al direttore;
f) procede alla proposta di valutazione del direttore, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
g) laddove ne ravvisi la necessità, attribuisce deleghe speciali anche di rappresentanza al direttore;
h) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 12.
4. Il consiglio di amministrazione è composto oltre che dal presidente, da due membri nominati per tre anni con deliberazione della Giunta regionale. L'incarico è rinnovabile una sola volta e in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. Valgono anche per il consiglio di amministrazione le norme vigenti in tema di prorogatio, nelle more della nomina della nuova compagine, come descritte al comma 2. Se nominati nel triennio in sostituzione di altri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l'incarico termina allo scadere dell'intero consiglio di amministrazione, salva la norma in tema di prorogatio. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata esperienza e professionalità, nell'ambito dei servizi e delle politiche attive per il lavoro e nel campo della formazione professionale, nonché della comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore di riferimento. Nella scelta dei membri degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere con le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa. Ai membri del consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina.
5. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell'Agenzia. Su impulso del presidente, garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12.
6. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) coordina, pianifica e indirizza l'attività dell'Agenzia;
b) su proposta del direttore:
1) adotta il bilancio preventivo pluriennale e annuale e quello di esercizio e i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 2;
2) adotta, inoltre, il Piano della performance contenente il Piano annuale e triennale dell'attività dell'Agenzia, la Relazione sulla performance, nonché la dotazione organica e le relative modificazioni e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.
c) adotta più in generale ogni provvedimento di alta organizzazione dell'Agenzia.
7. Il direttore è nominato con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso ed eventuali ulteriori indennità, che non devono in ogni caso superare quelle previste per i direttori di dipartimento. Il direttore è scelto fra persone in possesso di comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche e abbiano i requisiti previsti dall'ordinamento regionale per la nomina a direttore di dipartimento, nonché dalla comprovata esperienza di almeno cinque anni quale dirigente di una pubblica amministrazione. L'individuazione avviene previo esperimento delle procedure previste per la selezione dei direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il direttore generale attua gli indirizzi del presidente del consiglio di amministrazione, assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa. Al direttore generale possono essere delegati dal presidente più ampi poteri decisionali e di rappresentanza. Al direttore generale sono attribuiti compiti di coordinamento generale e supervisione delle UO, di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione all'Agenzia mediante assegnazione sulla base del Piano di cui al comma 6 degli obiettivi di gestione, distribuendo coerentemente le relative risorse.
9. Il direttore generale provvede, inoltre:
a) alla predisposizione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del Piano della performance contenente il Piano annuale e triennale delle attività dell'agenzia e della Relazione finale sulla performance;
b) alla presentazione della proposta di bilancio preventivo pluriennale e annuale e di bilancio di esercizio, dei regolamenti e degli atti di organizzazione generale dell'Agenzia;
c) alla attribuzione degli incarichi dirigenziali, coordinandone e promuovendone la collaborazione, controllandone l'attività, anche con poteri avocativi e sostitutivi in caso di inerzia;
d) a disporre l'utilizzo del personale emanando le direttive e verificando il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
e) alla valutazione annuale dei dirigenti, congiuntamente all'OIV, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Agenzia.
10. Il direttore esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL. In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione interno.
11. Al procedimento di designazione e nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni contenute nella
12. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale che ne stabilisce il compenso ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
13. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati da ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economico finanziaria della stessa Agenzia.
Art. 10. Personale dell’ARPAL
1. L’ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell’ambito del processo di potenziamento della propria struttura, I’ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro.
2. L’organico complessivo di personale dell’ARPAL è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.
3. In attuazione dell’articolo 1, comma 793, della
4. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l’Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l’impiego.
5. Il personale transitato nei ruoli dell’ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.
6. Nell’ipotesi di soppressione dell’ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.
7. Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia.
8. Il personale di cui alla
Provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce) è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato all’ARPAL.
Art. 11. Risorse dell’ARPAL
1. Le spese per il funzionamento dell’ARPAL sono finanziate con i seguenti mezzi:
a) trasferimenti statali;
b) trasferimenti regionali;
c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) donazioni, eredità, legati.
Art. 12. Controlli e vigilanza sull’ARPAL
1. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell’ARPAL:
a) i regolamenti adottai ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b) gli atti di cui all’articolo 9, comma 6, lettere b) e c);
c) la dotazione organica di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale corredati del parere del revisore.
Art. 13. Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro - ARPAL
1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro i soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della
2. I ruoli e i compiti dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1, fermo restando quanto già definito dalla normativa statale e regionale vigente, saranno in ogni caso precisati nei singoli avvisi.
3. Per l’erogazione dei servizi si applicherà quanto specificato nel
Capo III
Monitoraggio, valutazione e sistema informativo
Art. 14. Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro
1. La Regione, nelle more dell’implementazione del sistema informativo unico di cui all’articolo 13 del
2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un’ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro.
4. L’Assessorato regionale al lavoro, in stretto coordinamento con ANPAL, definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell’ARPAL, che provvede alla gestione operativa, per quanto di competenza.
5. La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai centri per l’impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Art. 15. Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della commissione consiliare competente, una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Capo IV
Riordino e istituzione organi collegiali
Art. 16. Commissione regionale per le politiche del lavoro
1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l’impiego ai sensi della I. 56/1987, individua strumenti, procedure e modalità per l’omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
a) l’Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un consigliere di parità, nominato ai sensi della
c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative;
e) i soggetti rientranti nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al
4. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 3, lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
5. Ai componenti della Commissione regionale per le politiche del lavoro non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico del bilancio regionale per la partecipazione alle relative attività.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti delle sezioni regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il direttore generale dell’ARPAL.
7. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale degli uffici regionali appositamente individuato.
Capo V
Risorse umane, strumentali e finanziarie
Art. 17. Gestione e valorizzazione delle risorse umane
1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l’impiego, nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, nel rispetto delle pari opportunità.
2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.
Art. 18. Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite di cui all’articolo 1, comma 794, della I. 205/2017. A tale fine nella parte entrata del bilancio regionale vincolato, nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, è iscritto per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Nella parte spesa del bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, e iscritto per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) l’articolo 41 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
Allegato
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della