Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 27/07/2018 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Regime degli aiuti |
Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 |
§ IV.1.134 - L.R. 27 luglio 2018, n. 40.
Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)
(B.U. 30 luglio 2018, n. 99)
Capo l
Norme in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici
Art. 1. Finalità
1. Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e assicurare una più efficiente gestione dell’anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate dal
Art. 2. Regime degli aiuti
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione dispone interventi a favore dei soggetti di cui al comma 3, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda. Possono essere concessi aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti.
2. Gli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni sono concessi ai sensi e nei limiti del
3. L’accesso agli aiuti di cui al comma 1 è concesso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.
4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposita deliberazione da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9 del
a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalle presenti norme, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;
b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione degli aiuti;
c) le eventuali altre condizioni previste dal
d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative
1. La Regione Puglia, nelle materie di cui alle presenti disposizioni, esercita le funzioni amministrative di vigilanza, controllo e sostitutive.
2. La Regione Puglia per l’attività gestionale delle materie di cui alle presenti norme, previa stipula di apposita convenzione, si avvale dell’ARA (Associazione regionale allevatori) della Puglia.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva apposito schema di convenzione.
4. L’affidamento del servizio da parte dell’ARA della Puglia dovrà avvenire tramite procedura di evidenza pubblica.
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila ai sensi dell’articolo 58 della
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della
Capo II
Modifiche alla
Art. 5. Modifica all’articolo 13, capo III, della
1. Alla
a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero
1. Al fine di favorire l’acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi commerciali di cui alla
2. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all’articolo 9.
3. Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.".
Allegato
(Omissis)