Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 30/04/2018 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2017 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 53/2017 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 53/2017 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2017 |
Art. 6. Integrazioni alla l.r. 53/2017 |
§ III.2.70 - L.R. 30 aprile 2018, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)
(B.U. 3 maggio 2018, n. 61 Suppl.)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente:
a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5 le parole alfanumeriche: "commi 1, 2, 3, e 4", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, e 3";
e) al comma 6 le parole alfanumeriche: "commi 1, 2, 3, 4 e 5", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 5".
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
Art. 4. Gestione diretta
1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell’articolo 4 della
2. Per gestione diretta s’intende l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 1, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "due";
b) al comma 1, le parole: "e alla bassa", sono soppresse.
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "e Residenza sociale di assistenza e accoglienza (RSAA)", sono soppresse, e dopo le parole: "ad alta", la virgola è sostituita dalla congiunzione: "e"; alla medesima lettera a), dopo le parole: "a media", sono soppresse le seguenti: "e a bassa";
b) alla lettera c) del comma 1, le parole: "e bassa", sono soppresse, e tra le parole: "ad alta" e "a media", la virgola è sostituita dalla congiunzione "e".
Art. 6. Integrazioni alla
1. Alla
"Art. 7 bis. Norma transitoria finale
1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della