Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 27/07/2018 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità |
Art. 2. Relazione di fine legislatura regionale |
Art. 3. lntegrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 |
Art. 4. Norma finanziaria |
§ I.6.13 - L.R. 27 luglio 2018, n. 42.
Relazione di fine legislatura regionale
(B.U. 30 luglio 2018, n. 99)
Art. 1. Principi e finalità
1. Al fine di garantire la trasparenza e la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché la partecipazione informata del cittadino alle decisioni di entrata e di spesa, la Regione Puglia redige una relazione di fine legislatura.
Art. 2. Relazione di fine legislatura regionale
1. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l’ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.
2. La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.
3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamente regionale;
e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
f) stato di certificato del bilancio regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene altresì una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.
Art. 3. lntegrazioni alla
1. Al comma 1, articolo 56, della
"g bis) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso".
Art. 4. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale.