Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/06/2018 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009) |
Art. 3. (Invarianza finanziaria) |
§ 5.4.113 - L.R. 28 giugno 2018, n. 22.
Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
(B.U. 5 luglio 2018, n. 58)
1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
“2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano.”.
2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della
Art. 3. (Invarianza finanziaria) [3]
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.