Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 14/05/2018 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2008) |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 30/2008) |
Art. 3. (Invarianza finanziaria) |
§ 4.7.69 - L.R. 14 maggio 2018, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”.
(B.U. 24 maggio 2018, n. 44)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
a) l’elenco delle attività effettivamente realizzate tra quelle previste nel piano e nei programmi esecutivi annuali del triennio precedente, corredato dall’analisi dei risultati raggiunti, delle difficoltà riscontrate e delle risorse impiegate, articolato per aree geografiche di intervento e per settori produttivi;
b) le attività previste, per settore produttivo e area geografica, individuate anche tenuto conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a);
c) il cronoprogramma per la programmazione delle attività.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma annuale, in particolare, contiene:
a) per settore produttivo e area geografica d’intervento, l’individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;
b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;
c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;
d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
e) la definizione per ciascuna attività dei soggetti attuatori;
f) il cronoprogramma trimestrale per la programmazione delle attività.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
“Art. 12 bis (Clausola valutativa)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale invia all’Assemblea legislativa le relazioni prodotte dai soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 4 riguardanti gli interventi realizzati nell’anno precedente.
2. Le relazioni contengono, in particolare:
a) l’illustrazione delle attività svolte;
b) l’indicazione dei risultati raggiunti;
c) le eventuali difficoltà riscontrate.”.
Art. 3. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.