Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 13/11/2017 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare) |
Art. 3. (Definizioni) |
Art. 4. (Soggetti attuatori) |
Art. 5. (Programma annuale degli interventi) |
Art. 6. (Criteri di priorità) |
Art. 7. (Agevolazioni tariffarie) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 9. (Clausola valutativa) |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 3/2013) |
Art. 11. (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione) |
Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.2.124 - L.R. 13 novembre 2017, n. 32.
Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.
(B.U. 16 novembre 2017, n. 121)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Marche, nel rispetto dei principi dell’articolo 4 dello Statuto e in armonia con i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto: “come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE” e della
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione:
a) favorisce il recupero e la donazione dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale;
b) contribuisce alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all’estensione del ciclo di vita dei prodotti;
c) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con
d) promuove attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto di questa legge;
e) promuove la conclusione degli accordi previsti dall’articolo 26 del
f) sostiene l’istituzione e l’attività di centri del riuso, favorendone l’integrazione su base territoriale.
Art. 2. (Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare)
1. Al fine di concorrere alla riduzione dello spreco alimentare, la Regione:
a) nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e nei bandi degli enti da essa dipendenti rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense o centri di raccolta di prodotti alimentari per persone indigenti;
b) fornisce indirizzi agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscano un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per persone indigenti;
c) favorisce accordi con l’Associazione nazionale Pro-Loco Italia (UNPLI), ed altri organismi analoghi, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle manifestazioni svolte nel territorio regionale;
d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti che offrono assistenza alle persone indigenti, a partire dalle mense del circuito CARITAS, presenti sul territorio regionale per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;
f) promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della
g) promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti all’articolo 4 di questa legge di progetti nell’ambito del servizio civile regionale, ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini di questa legge si osservano le definizioni seguenti:
a) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi metereologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
b) spreco alimentare: l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
c) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti nell’ambito degli interventi previsti all’articolo 5, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
d) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.
2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli e farmaci.
Art. 4. (Soggetti attuatori)
1. La Regione, per le finalità di questa legge, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le organizzazioni di volontariato;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte all’albo regionale;
d) le cooperative sociali;
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 del
f) le fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.
2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano attività di recupero e distribuzione gratuita, a fini di beneficenza, di prodotti alimentari e di altri prodotti a persone indigenti sono equiparati, nei limiti delle attività prestate, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi, secondo quanto previsto dalla
3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti di cui all’articolo 2 devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 dell’articolo 1 della
4. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società ed istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità di questa legge.
Art. 5. (Programma annuale degli interventi)
1. La Regione concede contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari; a tal fine, la Giunta regionale adotta entro il 30 novembre dell’anno precedente, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
a) le linee di attività che si intende promuovere per l’anno di riferimento, con l’indicazione delle tipologie di spese ammissibili;
b) le modalità attuative;
c) le risorse disponibili;
d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.
2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato.
Art. 6. (Criteri di priorità)
1. Nella valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’articolo 5 è attribuita priorità ai progetti:
a) che si basino sulla collaborazione di almeno due dei soggetti previsti al comma 1 dell’articolo 4;
b) che si basino sulla collaborazione tra almeno uno dei soggetti previsti al comma 1 dell’articolo 4 e almeno una impresa;
c) qualora siano presentati in collaborazione con un ente locale, che prevedano l’applicazione da parte dello stesso di un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in favore delle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ai sensi di questa legge.
Art. 7. (Agevolazioni tariffarie)
1. E’ facoltà dei Comuni prevedere, nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del
2. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 i Comuni, in analogia con le disposizioni di cui al comma 649 dell’articolo 1 della
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese derivanti dall’attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” al Programma 03 “Rifiuti” correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della
2. A decorrere dagli anni successivi al 2018 le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.
Art. 9. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività previste all’articolo 2 e agli interventi disciplinati dall’articolo 5, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all’articolo 2;
b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;
c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
e) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione degli interventi.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione, a sostegno della solidarietà sociale, della lotta agli sprechi, del contenimento della spesa farmaceutica regionale, del contrasto del mercato nero di medicinali e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa statale vigente.”.
2. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis (Tipologia di medicinali riutilizzabili)
1. Ai sensi dell’articolo 2, commi 350 e 351, della
a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute dalla Regione. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell’ambito delle stesse entità succitate, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene a ONLUS perché provvedano direttamente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite.
2. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, di cui al comma 1, si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 352, della legge 244/2007.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Il regolamento indicato al comma 1, facendo riferimento alle indicazioni della
a) definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all’articolo 1 bis;
b) definire puntualmente le modalità per il recupero, la presa in carico, la registrazione, la custodia, la conservazione, la restituzione e la donazione dei medicinali, definendone l’intera filiera;
c) individuare le verifiche obbligatorie sui medicinali ed i soggetti competenti all’esecuzione delle stesse;
d) individuare i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definendo altresì i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;
e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso ai soggetti beneficiari dei medicinali.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Nel regolamento sono stabilite le modalità attraverso le quali l’ASUR stipula apposite convenzioni e accordi con i soggetti individuati per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge.”.
5. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. La Regione promuove campagne d’informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per le finalità di cui all’articolo 1.”.
6. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. L’ASUR esercita la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di tutte le fasi e gli aspetti contenuti nel regolamento di cui all’articolo 2.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 5 della
8. Al comma 2 dell’articolo 5 della
9. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. La Giunta regionale, attraverso il SIRMI di cui all’articolo 5 bis, elabora una nota di farmacovigilanza, predisponendo una relazione sui risultati dell’attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità da presentare annualmente all’Assemblea legislativa. La relazione contiene anche una specifica sezione relativa alla consistenza del fenomeno del mercato nero dei farmaci inutilizzati e alle misure di contrasto intraprese.”.
10. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis (Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati)
1. E’ istituito il Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati (SIRMI), attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative ai medicinali oggetto della presente legge.
2. I dati che confluiscono al SIRMI secondo le modalità di cui all’articolo 5, sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all’interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRMI contiene:
a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai medicinali inutilizzati;
b) i riferimenti ai siti internet istituzionali relativi ai medicinali inutilizzati;
c) le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero ai fini del riutilizzo;
d) l’elenco dei soggetti preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero alla donazione, con l’indicazione degli operatori sanitari responsabili;
e) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali;
f) il censimento dei medicinali in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
g) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
h) un’apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di medicinali.”.
11. Dopo l’articolo 5 bis della
“Art. 5 ter (Misure premiali)
1. La Regione introduce misure premiali per garantire il più ampio recupero di medicinali inutilizzati ai fini del riutilizzo.”.
Art. 11. (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta il regolamento previsto al comma 3 dell’articolo 10, provvedendo comunque all’adeguamento con le disposizioni richiamate all’articolo 15 della
2. In sede di prima applicazione, il programma degli interventi previsto all’articolo 5 è presentato alla Commissione assembleare per il parere di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Per quanto non diversamente disposto in questa legge si osservano le disposizioni della
4. La
Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.