§ 3.1.187 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/12/2017
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/1997)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
Art. 5.  (Invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Disposizioni transitorie)


§ 3.1.187 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.

(B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:

“4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):

a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;

b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Registro regionale degli allevatori)

1. E’ istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia, il registro regionale degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 7. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è aggiornato annualmente.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/1997) [1]

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/1997 è sostituito dai seguenti:

“1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o trenta cuccioli per anno.

1 bis. Non è qualificabile come allevamento ai sensi del comma 1 la detenzione, per esclusive finalità amatoriali o di compagnia o d’affezione, di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o di un numero di cuccioli inferiore a trenta per anno.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e, in particolare, per i controlli relativi all’inserimento del microchip identificativo previsto dall’articolo 8, i Comuni e l’ASUR promuovono convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.”.

 

     Art. 5. (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 1 e 2.

2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall’articolo 1, da parte dei gestori di canili convenzionati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2018, n. 6.