Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/12/2017 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997) |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/1997) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997) |
Art. 5. (Invarianza finanziaria) |
Art. 6. (Disposizioni transitorie) |
§ 3.1.187 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.
(B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 2 della
“4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla
a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;
b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. (Registro regionale degli allevatori)
1. E’ istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia, il registro regionale degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 7. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è aggiornato annualmente.”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o trenta cuccioli per anno.
1 bis. Non è qualificabile come allevamento ai sensi del comma 1 la detenzione, per esclusive finalità amatoriali o di compagnia o d’affezione, di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o di un numero di cuccioli inferiore a trenta per anno.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e, in particolare, per i controlli relativi all’inserimento del microchip identificativo previsto dall’articolo 8, i Comuni e l’ASUR promuovono convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.”.
Art. 5. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della
2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della