§ 2.5.44 - L.R. 3 aprile 2018, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 “Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:03/04/2018
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2015)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)


§ 2.5.44 - L.R. 3 aprile 2018, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 “Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”.

(B.U. 12 aprile 2018, n. 32)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2015)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) è inserita la seguente:

“a bis) le variazioni di bilancio;”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 dopo le parole “lettere a)” sono inserite le seguenti: “, a bis)”.

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente:

“5. I pareri del Collegio sulle proposte di legge di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono resi entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto. In presenza di motivate ragioni d’urgenza i termini possono essere ridotti fino a otto giorni.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 è inserito il seguente:

“5 bis. I pareri del Collegio sulle proposte di legge di cui alla lettera a bis) del comma 2 sono resi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di atto. In presenza di motivate ragioni d’urgenza i termini possono essere ridotti fino a tre giorni lavorativi.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 le parole: “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5 e 5 bis”.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.