Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 22/12/2017 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24 |
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/1990 |
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della l.r. 24/1990 |
Art. 4. Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/1990 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1990 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/1990 |
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/1990 |
Art. 8. Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/1990 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1990 |
Art. 10. Norma transitoria |
Art. 11. Abrogazioni finali |
§ IV.1.130 - L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38).
(B.U. 27 dicembre 2017, n. 146 suppl.)
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 Delega
1. I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) l’ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Il decreto ministeriale di declaratoria dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo 2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifica all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della l.r. 24/1990è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Compiti del comune
1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:
a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;
b) l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;
c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l’espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.”;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 8. Modifica all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 Concorso negli interessi sui prestiti
1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalle presenti disposizioni.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 13 della
1. All’articolo 13 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle presenti disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capitoli del bilancio di previsione regionale.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione. “ .
Art. 10. Norma transitoria
1. Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle amministrazioni provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.
2. Completata la procedura istruttoria, il Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, trasmetterà al comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione Puglia, dell’accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.
Art. 11. Abrogazioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 6 della
b) il comma 2 dell’articolo 12 della