Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 03/11/2017 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Bonifica dei punti vendita carburanti. |
Art. 2. Disposizione transitoria. |
Art. 3. Adempimenti a conclusione del procedimento. |
§ II.3.30 - L.R. 3 novembre 2017, n. 42.
Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
(B.U. 3 novembre 2017, n. 125)
Art. 1. Bonifica dei punti vendita carburanti.
1. Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei siti adibiti a punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e come regolamentati dal decreto 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui competenza è attribuita alle regioni, sono delegate ai comuni nel cui territorio ricadono.
2. I documenti tecnico-amministrativi continuano a essere trasmessi alla Regione al fine di aggiornare l'anagrafe dei siti contaminati.
Art. 2. Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun comune competente l'elenco dei procedimenti di cui al comma 1.
Art. 3. Adempimenti a conclusione del procedimento.
1. Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 242 del
2. Il comune terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui al comma 1, trasmette alla Regione copia del provvedimento finale.