Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 04/07/2017 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 19/2015) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 19/2015) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 19/2015) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 19/2015) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 19/2015) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 19/2015) |
Art. 7. (Modifiche all’allegato 1 della l.r. 19/2015) |
Art. 8. (Modifiche all’allegato 3 della l.r. 19/2015) |
§ 5.1.91 - L.R. 4 luglio 2017, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”
(B.U. 13 luglio 2017, n. 75)
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) le parole: “e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della repubblica 74/2013)” sono sostituite dalle seguenti: “, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 6 dell’articolo 4 della
“6. Il controllo dell’efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, del
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall’esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell’articolo 4.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 18 della
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 18 della
“h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d’impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;”.
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della
“i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell’autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l’invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;”.
Art. 7. (Modifiche all’allegato 1 della
1. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della
“f bis) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;”.
2. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della
“m bis) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;”.
3. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/ 2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:
“zz bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
zz ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
zz quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;”.
4. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della
“bbb bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;”.
Art. 8. (Modifiche all’allegato 3 della
1. Il Titolo dell’Allegato 3 della
2. La denominazione della quarta colonna dell’Allegato 3 della
Art. 9. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.