§ 4.7.67 - L.R. 6 giugno 2017, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:06/06/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 27/2009)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 16 quater nella l.r. 27/2009)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 38 della l.r. 27/2009)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 38 ter della l.r. 27/2009)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 27/2009)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 43 della l.r. 27/2009)
Art. 7.  (Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 27/2009)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 27/2009)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 69 della l.r. 27/2009)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 71 della l.r. 27/2009)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 85 della l.r. 27/2009)
Art. 12.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 13.  (Clausola valutativa)
Art. 14.  (Invarianza finanziaria)


§ 4.7.67 - L.R. 6 giugno 2017, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"

(B.U. 15 giugno 2017, n. 64)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 27/2009)

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel Mondo;

o ter) l’individuazione di strumenti di sostegno e incoraggiamento finalizzati all’ingresso e al rafforzamento della creatività marchigiana emergente.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 16 quater nella l.r. 27/2009)

1. Dopo l’articolo 16 ter della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 16 quater (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

1. In conformità ai principi europei di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo pubblico previsto per l’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e in applicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare).

2. La fornitura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare indicati al comma 1 è garantita prioritariamente mediante frazionamento in più parti nello stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto dall’utente.

3. Gli esercizi commerciali indicati al comma 1 forniscono alla Regione gratuitamente i dati dei prodotti forniti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 38 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 12 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 38 ter della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 38 ter della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“8 bis. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse il titolare ha diritto a ottenere un altro posteggio libero nell’area di mercato o, in mancanza, nell’ambito del territorio comunale e, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, può esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 7 dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 è abrogato.

2. Al comma 9 dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “e numero di posteggi”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 43 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “che partecipano a ciascuna manifestazione” sono soppresse.

 

     Art. 7. (Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 27/2009)

1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 43 bis (Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Essi possono operare nei mercati indicati all’articolo 33, comma 1, lettere h) ed i). Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all’articolo 35, può riservare ai creativi appositi posteggi in altre fiere o mercati.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell’articolo 43.

5. I creativi di cui al comma 1 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l’applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell’articolo 43.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 27/2009)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 44 bis della l.r. 27/2009 la parola: “itinerante” è sostituita dalle parole: “di commercio su aree pubbliche”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 44 bis della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

“d bis) se l’operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui al comma 1, lettera a), entro sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione;”.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 69 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato, sospeso, decaduto o quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione ovvero in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 61, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro e la chiusura dell’esercizio.”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 71 della l.r. 27/2009)

1. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 27/2009 la parola: “automezzi” è sostituita dalle parole: “mezzi, ad eccezione di quelli agricoli,”.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 85 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 85 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”

 

     Art. 12. (Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico con l’Asur, le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei soggetti che beneficiano del contributo pubblico previsto per l’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, al fine di definire le modalità per dare attuazione all’articolo 2, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del contributo pubblico.

 

     Art. 13. (Clausola valutativa)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all’Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all’articolo 2 al 31 dicembre dell’anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.

 

     Art. 14. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.