Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/12/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 16/1999) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Norma transitoria) |
§ 4.4.285 - L.R. 4 dicembre 2017, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)
(B.U. 6 dicembre 2017, n. 49, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
'd bis) il Comitato di indirizzo.';
b) all’articolo 12, comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
“g) nominare il Direttore generale a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 3. L’avviso e l’elenco di idonei sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei;
h) nominare il vice-direttore su proposta del Direttore generale.”;
c) all’articolo 14, comma 3, sono aggiunte in fine le parole: “, al Direttore generale, al Comitato di indirizzo, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.”;
d) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore:
a) la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità;
c) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano triennale di attività e del programma di lavoro annuale;
d) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
f) l’adozione dei provvedimenti in materia di personale;
g) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con enti ed istituzioni esterne;
h) la presentazione al Presidente e al Comitato di indirizzo, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
i) l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.”;
e) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis:
“Art. 15 bis. (Comitato di indirizzo)
1. E' istituito il Comitato di indirizzo con funzione consultiva in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. Il Comitato di indirizzo:
a) propone le linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività di ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10, della
b) esprime parere in merito:
1. al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
2. al piano triennale di attività e al programma di lavoro annuale;
3. al bilancio di previsione, alle relative variazioni, nonché al conto consuntivo e al bilancio di esercizio;
4. ai regolamenti di organizzazione e di contabilità;
5. alla relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano triennale.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente e il cui voto prevale in caso di parità;
b) l’assessore regionale competente in materia di sanità;
c) il Presidente dell’Unione province lombarde (UPL) o suo delegato;
d) il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia o suo delegato;
e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
f) un rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità per l’individuazione del rappresentante delle associazioni ambientaliste e del rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
4. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla formazione della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del relativo mandato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Presidente della Giunta regionale.
5. I membri del Comitato di indirizzo non percepiscono alcun rimborso o indennità.
6. Il Comitato di indirizzo viene convocato dal Presidente del Comitato per adempiere ai compiti di cui al comma 1 e comunque nei seguenti casi, anche a seguito di emergenze ambientali verificatesi nel territorio regionale:
a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
b) su richiesta del Presidente di ARPA;
c) qualora ne facciano richiesta almeno due componenti;
d) qualora ne faccia richiesta il Direttore generale.
7. Alle sedute del Comitato di indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Direttore generale e, su proposta di almeno due membri del Comitato stesso, possono partecipare, senza diritto di voto:
a) direttori generali e dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture regionali, nonché delle Agenzie di Tutela della Salute;
b) rappresentanti degli enti locali;
c) direttori di settore e di dipartimento di ARPA;
d) esperti e tecnici in materie ambientali o di salute pubblica anche provenienti da università o istituti di ricerca pubblici o privati.
8. I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito internet di ARPA dopo la loro approvazione.”;
f) all'articolo 17, al comma 2, la parola “pluriennale”è sostituita dalla seguente: “triennale”.
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.
Art. 3. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 15 bis, comma 3, della
3. In sede di prima applicazione, i membri del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 15 bis della