Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 12/12/2017 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e obiettivi) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Ambiti di attività e modalità operative |
Art. 4. (Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale) |
Art. 5. (Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo |
Art. 6. (Misure di sostegno) |
Art. 7. (Interventi pubblici) |
Art. 7 bis. (Controlli) |
Art. 7 ter. (Sanzioni) |
Art. 8. (Clausola valutativa) |
Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.182 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 35.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(B.U. 15 dicembre 2017, n. 50, suppl.)
Art. 1. (Finalità e obiettivi)
1. La Regione riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'agricoltura sociale' l'insieme delle attività condotte con modalità ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata tra loro o con cooperative e imprese sociali come definite dall'articolo 1 del
b) 'fattorie sociali' le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale come definita dalla lettera a) del presente comma e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5.
1 bis. Le fattorie sociali si distinguono in fattorie sociali inclusive e fattorie sociali erogative a seconda che svolgano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), o le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) [1].
2. Le attività di cui al comma 1 lettera a, oltre che dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono essere esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla
Art. 3. (Ambiti di attività e modalità operative [3])
1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione agli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a politiche attive per:
a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
b) l'assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità fisica o psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
c) la fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte a persone e fasce fragili di popolazione o con particolari esigenze quali anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali 'social housing' e comunità residenziali 'cohousing' al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale [4];
d) la promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà, nonché, previa intesa, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.
3. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona di cui all'articolo 18 della
4. Le fattorie sociali, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale di Regione Lombardia, nonché i soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
Art. 4. (Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale) [5]
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
b) verifica con cadenza annuale dei requisiti essenziali, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
c) promozione di studi e ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona;
d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
e) elaborazione e pubblicazione di materiale informativo;
f) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo rurale;
g) proposizione di linee guida regionali e relativi aggiornamenti in tema di agricoltura sociale.
2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e dura in carica per la durata della legislatura stessa.
3. L'Osservatorio, i cui componenti sono designati con deliberazione della Giunta regionale, è composto da:
a) gli assessori regionali all'agricoltura, ai servizi sociali, alla sanità e al lavoro, che assicurano le funzioni di presidenza;
b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, servizi sociali, sanità e lavoro o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) sei rappresentanti degli imprenditori agricoli e delle realtà associate di cui all'articolo 2, comma 1, individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
e) due rappresentanti delle Associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;
f) sei rappresentanti delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) esperti in materia di tutela minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, tossicodipendenze, designati d'intesa fra le ATS lombarde;
g) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sezione della Lombardia.
4. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.
Art. 5. (Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo [6])
1. E' istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le fattorie sociali operanti in Lombardia debitamente accreditate. Il registro è costantemente aggiornato a seguito di ogni accreditamento e pubblicato sul portale della Regione [7].
1 bis. Per presentare domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell'attività agricola rispetto a quella sociale e la frequenza di un corso per operatori agrituristici. Per lo svolgimento delle attività di agri-nidi e agri-asili non è necessaria la frequenza del corso di cui al primo periodo, ma trovano applicazione le specifiche normative di settore [8].
1 ter. Le fattorie sociali si dotano, per fini promozionali, di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale [9].
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce con apposito regolamento i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle fattorie sociali, tenendo conto dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale definiti dal
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli locali [11].
4. La rete regionale lombarda delle fattorie sociali opera in stretta sinergia con le altre reti regionali a tal fine istituite per la condivisione delle competenze acquisite, lo scambio di esperienze e la sensibilizzazione.
Art. 6. (Misure di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, quali il programma di sviluppo rurale (PSR), e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;
b) la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta;
c) il riconoscimento alle fattorie sociali e ai soggetti indicati nell'articolo 2 di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa di riferimento;
d) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
e) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, delle ATS, nonché a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.
Art. 7. (Interventi pubblici)
1. I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del
2. Nelle gare indette da enti pubblici per l'assegnazione dei servizi di ristorazione possono essere previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Art. 7 bis. (Controlli) [12]
1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi alle attività stesse.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 7 ter. (Sanzioni) [13]
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 162 della
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a 1.000 chi non rispetta gli obblighi definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla
Art. 8. (Clausola valutativa) [14]
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale. A questo scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione della rete delle fattorie sociali, l'andamento delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 5, la diffusione e la varietà che hanno avuto la domanda e l'offerta dei servizi messi a disposizione dai soggetti accreditati;
b) l'attuazione delle misure di sostegno previste all'articolo 6 e degli interventi pubblici previsti all'articolo 7, il numero, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) gli esiti dei servizi offerti in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali, numero di persone con disabilità assistite e persone fragili seguite;
d) il grado di integrazione raggiunto fra l'attività delle fattorie sociali e i servizi sociosanitari e il livello di cooperazione realizzato fra gli attori nei diversi ambiti di intervento;
e) l’esito dei controlli effettuati, la motivazione e l’entità delle sanzioni eventualmente applicate;
f) le eventuali criticità o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La rete delle fattorie sociali e gli enti territoriali coinvolti forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della
1 bis. Nel registro di cui all'articolo 5 sono iscritte, di diritto, le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 bis della
Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 14 della
[3] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[6] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della
[7] Comma così modificato dall'art. 6 della
[8] Comma inserito dall'art. 6 della
[9] Comma inserito dall'art. 6 della
[10] Comma così modificato dall'art. 6 della
[11] Comma così modificato dall'art. 11 della
[12] Articolo inserito dall'art. 6 della
[13] Articolo inserito dall'art. 6 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[15] Comma così modificato dall'art. 14 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 14 della