Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 11/12/2017 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali) |
Art. 3. (Rimborso spese) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.10.142 - L.R. 11 dicembre 2017, n. 29.
Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi
(B.U. 13 dicembre 2017, n. 50, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. I comuni di Camairago e Cavacurta, in provincia di Lodi, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Castelgerundo.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Camairago e Cavacurta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. (Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 3. (Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lodi in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.000,00 nell'anno 2017 e in euro 11.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.